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Ordinanza 137/1979 ECLI:IT:COST:1979:137 Generato dall'IA

Ordinanza 137/1979 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 137/1979
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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comma, della legge approvata dal Consiglio regionale del Friuli-Venezia

Regesto Legislator

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Ordinanza 137/1979 · Corte costituzionale: comma, della legge approvata dal Consiglio regionale del Friuli-Venezia

Parole chiave

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ricorso del personale politica del governo ambito d'applicazione ratione personae dei regolamenti soppressione di prestazioni d'invalidità lotta alla disoccupazione costituzionalità delle leggi
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo

comma, della legge approvata dal Consiglio regionale del Friuli-Venezia

Giulia il 22 dicembre 1978 e riapprovata il 6 febbraio 1979, recante:

"Disposizioni sul trattamento economico del personale della Regione

Friuli-Venezia Giulia", promosso con ricorso del Presidente del

Consiglio dei ministri, notificato il 21 febbraio 1979, depositato in

cancelleria il 3 marzo successivo ed iscritto al n. 5 del registro

ricorsi 1979.

Visto l'atto di costituzione della Regione Friuli- Venezia Giulia;

udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 1979 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che con ricorso del 21 febbraio 1979 il Presidente del

Consiglio dei ministri ha sollevato, in riferimento agli artt. 4 e 68

dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, questione

di legittimità costituzionale dell'articolo 1, secondo comma, della

legge approvata il 22 dicembre 1978 e riapprovata il 6 febbraio 1979,

recante "Disposizioni sul trattamento economico del personale della

Regione Friuli-Venezia Giulia"; che il Presidente del Consiglio dei

ministri ha rinunciato al ricorso con atto datato 12 aprile 1979,

depositato nella cancelleria di questa Corte il 26 maggio 1979, e che

la rinuncia risulta accettata con una contestuale dichiarazione

sottoscritta dal Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Considerato che, in conseguenza dei citati atti di rinuncia e di

accettazione, il processo deve dichiararsi estinto.

Visto l'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 novembre 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere