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Ordinanza 129/1979 ECLI:IT:COST:1979:129 Generato dall'IA

Ordinanza 129/1979 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 129/1979
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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secondo comma, 43, commi secondo e quinto, 58, quarto comma, del d.P.R.

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 129/1979 · Corte costituzionale: secondo comma, 43, commi secondo e quinto, 58, quarto comma, del d.P.R.

Parole chiave

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generalità e uniformità dell'imposizione assistenza amministrativa fiscale internazionale accesso agli atti del contribuente rettifica delle detrazioni concorrenza fiscale elusione fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questioni di legittimità
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità Costituzionale degli artt. 41,

secondo comma, 43, commi secondo e quinto, 58, quarto comma, del d.P.R.

26 ottobre 1972, n. 633 (Imposta sul valore aggiunto), promossi con le

ordinanze emesse il 22 aprile 1978 dalla Commissione tributaria di 1

grado di Lucca, il 6 dicembre 1978 dalla Commissione tributaria di 1

grado di Gorizia, il 16 giugno 1978 dalla Commissione tributaria di 1

grado di Ancona, il 16 novembre 1978 dalla Commissione tributaria di 20

grado di Imperia, il 30 novembre 1978 dalla Commissione tributaria di

20 grado di Gorizia, l'11 giugno 1977 dalla Commissione tributaria di 1

grado di Aosta e il 23 marzo 1979 dalla Commissione tributaria di 1

grado di Rovigo, iscritte rispettivamente al n. 601 del registro

ordinanze 1978 e ai nn. 110, 283, 368, 369, 445, 499 e 500 del registro

ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 45, 102, 168, 182, 210 e 237 dell'anno 1979. Visto l'atto di

costituzione di Landucci Lido nonché gli atti di intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri.

Udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 1979 il giudice

relatore Guglielmo Roehrssen.

Ritenuto che nei giudizi indicati in epigrafe sono state sollevate,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 41, secondo comma, 43, secondo e quinto

comma, 58, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633 (Imposta sul valore aggiunto), nella parte in cui

non prevedono che il contribuente possa avvalersi della definizione in

via breve anche fuori dei casi in cui le violazioni siano state

constatate in occasione degli accertamenti di cui all'art. 52 dello

stesso d.P.R. n. 633/1972;

Considerato che, nonostante la parziale difformità di

prospettazione delle singole ordinanze, la rilevanza delle questioni

appare sempre fondata sulla suddetta esclusione e pertanto i giudizi di

legittimità costituzionale con esse promossi richiedono una unica

trattazione, stante la sostanziale unitarietà dell'oggetto; Ritenuto

che perciò essi debbono essere riuniti;

Considerato che - come già rilevato da questa Corte con

l'ordinanza n. 22 del 1979 - gli artt. 1 e 3, quarto comma, del decreto

del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24 (recante:

Disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, anche in

attuazione della delega prevista dalla legge 13 novembre 1978, n. 765,

riguardante l'adeguamento della disciplina dell'imposta sul valore

aggiunto alla normativa comunitaria") hanno interamente mutato il testo

dell'art. 58, quarto comma, del decreto presidenziale n. 633 del 1972,

con effetto retroattivo, modificando il regime e le ipotesi di

conciliazione amministrativa in materia di violazione della normativa

sull'IVA;

Ritenuto che in conseguenza di ciò si rende necessario - in

conformità di quanto già statuito da questa Corte con l'ordinanza n.

22 del 1979 per questioni analoghe a quelle in esame - che i giudici a

quibus riesaminino la rilevanza delle questioni proposte, tenendo conto

della suddetta nuova normativa e che occorre quindi disporre la

restituzione degli atti.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti ai giudici indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere