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Ordinanza 124/1979 ECLI:IT:COST:1979:124 Generato dall'IA

Ordinanza 124/1979 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 124/1979
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - in riferimento agli

Regesto Legislator

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art. 136 Cost; Ordinanza 124/1979 · Corte costituzionale: secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - in riferimento agli

Parole chiave

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rendita d'invalidità della previdenza professionale indennità giornaliere di malattia assicurazione infortuni sul lavoro suddivisione della previdenza professionale affezione nell'assicurazione militare indennità di disoccupazione dell'assicurato

Disposizioni normative citate

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art. 136 Cost
sentenza sopra ricordata (art. 136 Cost.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 74, secondo

comma, del decreto Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124

(t.u. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso Con

ordinanza emessa il 7 aprile 1976 dal pretore di Genova, nel

procedimento civile vertente tra Costantini Villi e l'I.N.A.I.L.

nonché la s.p.a. Italcantieri, iscritta al n. 427 del registro

ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 184 del 14 luglio 1976.

Visti gli atti di costituzione dell'I.N.A.I.L. e di Costantini

Villi;

udito nella camera di consiglio del 28 giugno 1979 il giudice

relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che con ordinanza 21 maggio 1974 del pretore di Pisa e con

ordinanza 23 giugno 1975 del pretore di Genova (cui si richiama,

denunziando nella stessa parte l'articolo citato, ma senza addurre

altri argomenti, l'ordinanza che ha sollevato il presente giudizio) è

stata proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 74,

secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - in riferimento agli

artt. 3 e 38 della Costituzione - nella parte in cui non pone, agli

effetti della rendita, chi è colpito da malattia professionale nella

stessa condizione di chi è invece colpito da infortunio sul lavoro.

Considerato che il predetto art.74, secondo comma, è stato,

limitatamente alla parte denunziata, dichiarato costituzionalmente

illegittimo da questa Corte con la sentenza n.93 del 1977;

che, pertanto, tale norma ha cessato di avere efficacia e non può

ricevere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della

sentenza sopra ricordata (art. 136 Cost. e art. 30, terzo comma, legge

11 marzo 1953, n. 87).

Visti gli articoli 26, secondo comma, e 29 della citata legge n. 87

del 1953 e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i

giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 74, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965,

n. 1124, sollevata con l'ordinanza in epigrafe dal pretore di Genova in

relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 ottobre 1 979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO

ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere