Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 122/1979 ECLI:IT:COST:1979:122 Generato dall'IA

Ordinanza 122/1979 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 122/1979
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Anfossa Katiuscia, nella indicazione relativa a "parto di una donna che

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 122/1979 · Corte costituzionale: Anfossa Katiuscia, nella indicazione relativa a "parto di una donna che

Parole chiave

Generato dall'IA
adozione di minorenni condizione giuridica del minorenne accoglimento di minori riconoscimento di un figlio asilo per minori procedura di affidamento genitoriale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 250, ultimo

comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 20 aprile

1978 dal tribunale per i minorenni di Venezia, sul ricorso proposto da

Mabiglia Alda, iscritta al n. 357 del registro ordinanze 1978 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 285 dell'11

ottobre 1978.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1979 il Giudice

relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il Tribunale per i minorenni di Venezia - nel corso

del procedimento (promosso dalla tutrice della minore) di opposizione

allo stato di adottabilità di Anfossa Katiuscia in precedenza

dichiarato - ha sollevato, con ordinanza emessa il 20 aprile 1978,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 250, ultimo comma,

del codice civile, che non consente al genitore il quale non ha

superato il sedicesimo anno di età di riconoscere i figli naturali,

per contrasto con gli artt. 3 e 30 della Costituzione;

che dagli atti di causa non risulta sia stata effettuata alcuna

dichiarazione di riconoscimento e che l'opposizione proposta è

motivata essenzialmente dal rilievo che non esisterebbe una situazione

di effettivo abbandono; che si è costituito nel giudizio innanzi a

questa Corte il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato

dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo il rigetto della questione come

manifestamente infondata.

Considerato che nella fattispecie in esame non è dato riscontrare

neppure un caso di applicabilità indiretta dell'art. 250, ultimo

comma, del codice civile, in quanto il Tribunale dei minorenni non

poteva né potrebbe rimuovere o disapplicare l'atto di nascita di

Anfossa Katiuscia, nella indicazione relativa a "parto di una donna che

non può essere nominata";

che d'altra parte la eventuale applicazione dell'art. 250, ultimo

comma, del codice civile, alla predetta infrasedicenne poteva dar luogo

a procedimenti e a provvedimenti sullo stato di figlio naturale

estranei alla competenza del Tribunale dei minorenni;

che la risoluzione, nel senso dell'accoglimento, della questione di

legittimità costituzionale sollevata non potrebbe incidere sulla

definizione del giudizio a quo;

che, pertanto, difetta, ad evidenza, nella sollevata questione il

requisito della rilevanza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti la

Corte costituzionae.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la inammissibilità per manifesta irrilevanza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 250, ultimo comma,

del codice civile, sollevata dal Tribunale dei minorenni di Venezia -

in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione - con l'ordinanza

in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 ottobre 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere