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Ordinanza 111/1979 ECLI:IT:COST:1979:111 Generato dall'IA

Ordinanza 111/1979 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 111/1979
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui, secondo l'interpretazione dei

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Ordinanza 111/1979 · Corte costituzionale: giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui, secondo l'interpretazione dei

Parole chiave

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indennità di disoccupazione dell'assicurato prestazioni d'invalidità professionale prevenzione delle malattie professionali assicurazione infortuni sul lavoro affezione nell'assicurazione militare indennità giornaliere di malattia
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 4 del

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 29 aprile 1975 dal Giudice del lavoro del

tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Lucarno

Nemesio e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 240 del registro ordinanze 1975

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 202 del 30

luglio 1975;

2) ordinanza emessa il 26 maggio 1977 dal pretore di Pisa nel

procedimento civile vertente tra Bargellini Enzo e l'I.N.A.I.L.,

iscritta al n. 582 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 del 1 marzo 1978.

Visti gli atti di costituzione di Lucarno Nemesio e

dell'I.N.A.I.L., nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 28 giugno 1979 il Giudice

relatore Oronzo Reale.

Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe è stata sollevata

questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 30

giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui, secondo l'interpretazione dei

giudici a quibus, escluderebbe dall'obbligo della assicurazione dalle

malattie professionali coloro che prestino attività non manuale e non

sovraintendano al lavoro altrui, per preteso contrasto con gli artt. 3,

primo comma, 35, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione;

considerato che la Corte, da ultimo con la sentenza n. 114 del

1977, ha già dichiarato non fondata analoga questione, argomentando

nel senso che diversa doveva essere l'interpretazione da adottarsi

relativamente alla norma impugnata, nel senso che la stessa va

rettamente intesa in modo da ricomprendere nel suo ambito tutti i

lavoratori che operino in condizioni di rischio, quale che sia la

qualità dell'attività, manuale od intellettuale, dagli stessi

prestata; che nelle ordinanze di rimessione non sono stati addotti

motivi tali da indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124,

sollevate, con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli

artt. 3, primo comma, 35, primo comma, e 38, secondo comma, della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO

ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere