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Ordinanza 109/1979 ECLI:IT:COST:1979:109 Generato dall'IA

Ordinanza 109/1979 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 109/1979
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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di una serie di sanzioni amministrative, in luogo delle sanzioni penali

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 109/1979 · Corte costituzionale: di una serie di sanzioni amministrative, in luogo delle sanzioni penali

Parole chiave

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regolamentazione della caccia uguaglianza nell'illegalità violazione di norme di protezione parità delle armi persecuzione individuale censura di violazione costituzionale

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
riferimento all'art. 3 della Costituzione.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32 del r.d. 5

giugno 1939, n. 1016 (testo unico delle norme per la protezione della

selvaggina e per l'esercizio della caccia), promosso con ordinanza

emessa il 30 novembre 1977 dal pretore di Pontedera, nel procedimento

penale a carico di Benevento Raffaele, iscritta al n. 427 del registro

ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 334 del 29 novembre 1978.

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1979 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il pretore di Pontedera, con ordinanza emessa il 30

novembre 1977, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 32 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (testo unico delle norme

per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), in

riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Considerato che nel corso del giudizio è entrata in vigore la

legge 27 dicembre 1977, n. 968 (intitolata "Principi generali e

disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina

della caccia"): la quale ha stabilito - nell'art. 31 - l'applicazione

di una serie di sanzioni amministrative, in luogo delle sanzioni penali

preesistenti, per le violazioni delle disposizioni legislative statali

e regionali sulla caccia; e che, di conseguenza, si rende necessario

restituire gli atti al giudice a quo, affinché accerti se le questioni

sollevate siano tuttora rilevanti, alla stregua dei divieti e delle

sanzioni vigenti in tema di esercizio venatorio.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al pretore di Pontedera.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere