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Ordinanza 83/1978 ECLI:IT:COST:1978:83 Generato dall'IA

Ordinanza 83/1978 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 83/1978
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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novellame di sarda e di anguilla per un tempo non superiore a due mesi,

Regesto Legislator

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Ordinanza 83/1978 · Corte costituzionale: novellame di sarda e di anguilla per un tempo non superiore a due mesi,

Parole chiave

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regolamentazione della caccia sorveglianza marittima sfruttamento dei mari vigilanza dell'autorità competente territorio d'oltremare ambito di applicazione della normativa
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

sulla domanda di sospensione dell'esecuzione della lettera

circolare n. 622678/78 del Ministro per la marina mercantile, in

relazione alla quale il Presidente della Regione Sicilia ha sollevato

conflitto di attribuzione con ricorso notificato il 10 aprile 1978,

depositato il 18 successivo, ed iscritto al n. 13 del registro

conflitti 1978.

Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1978 il Giudice

relatore Livio Paladin;

udito l'avv. Salvatore Orlando Cascio, per la Regione Sicilia.

Ritenuto che la Regione siciliana, con il ricorso indicato in

epigrafe, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del

Presidente del Consiglio dei ministri, impugnando la circolare del 25

gennaio 1978, n. 622678, con la quale il Ministero della marina

mercantile aveva autorizzato in via generale e permanente la pesca

professionale, la detenzione, il trasporto ed il commercio del

novellame di sarda e di anguilla per un tempo non superiore a due mesi,

compreso nel periodo dal 1 dicembre al 30 aprile, demandando alle

singole direzioni ed ai relativi compartimenti marittimi la scelta del

tempo stesso;

che il ricorso deduce la conseguente invasione della competenza

regionale, in violazione degli artt. 14 lett. l e 20 dello Statuto

siciliano, nonché dell'art. 1 del d.P.R. 12 novembre 1975, n. 913,

per cui "la regione siciliana esercita le attribuzioni del Ministero

della marina mercantile in materia di pesca nel mare territoriale";

che la Regione assume di avere in effetti esercitato tale

competenza, autorizzando in particolar modo la pesca del novellame di

sarde nelle acque dei compartimenti marittimi della Sicilia - dal 3

febbraio fino al 31 marzo 1977 - mediante il decreto 3 febbraio 1977

dell'Assessore regionale per l'industria ed il commercio;

che la ricorrente ha richiesto altresì l'immediata sospensione

dell'esecuzione della predetta circolare, in vista dei gravi

inconvenienti che potrebbero discendere dall'interferenza fra le

disposizioni ministeriali e quelle regionali.

Considerato che la circolare ministeriale impugnata, in quanto

indirizzata a "tutte" le direzioni marittime ed a "tutte" le

capitanerie di porto, è suscettibile di determinare non soltanto

contrasti di valutazioni e di comportamenti fra le amministrazioni

rispettivamente interessate, ma anche concreti pregiudizi, inerenti ai

limiti, ai tempi, alle modalità della pesca del novellame di sarda e

di anguilla nel mare territoriale della Sicilia;

che pertanto sussistono le gravi ragioni addotte nell'istanza di

sospensione, ai sensi dell'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e

dell'art. 28 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

sospende l'esecuzione della circolare 25 gennaio 1978, n. 622678,

del Ministero della marina mercantile, limitatamente all'applicabilità

di tale atto nel territorio della Regione siciliana.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 dicembre 1978.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere