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Ordinanza 81/1978 ECLI:IT:COST:1978:81 Generato dall'IA

Ordinanza 81/1978 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 81/1978
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Regesto Legislator

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art. 15 della Costituzione; Ordinanza 81/1978 · Corte costituzionale: del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Parole chiave

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diritto alla corrispondenza regime penitenziario amministrazione penitenziaria diritti del detenuto restrizione di libertà diritto penitenziario

Disposizioni normative citate

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art. 15 della Costituzione
Susa ha sollevato - in riferimento all'art. 15 della Costituzione -
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 103 del r.d.

18 giugno 1931, n. 787, promosso con ordinanza 3 ottobre 1975 del

pretore di Susa, sul ricorso di Pappalardo Giuseppe, iscritta al n. 99

del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 72 dell'anno 1976.

Udito nella camera di consiglio del 28 giugno 1978 il Giudice

relatore Arnaldo Maccarone.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 3 ottobre 1975 il pretore di

Susa ha sollevato - in riferimento all'art. 15 della Costituzione -

questione di legittimità costituzionale dell'articolo 103 del

Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena approvato con

r.d. 18 giugno 1931, n. 787, per il quale "i detenuti non possono

ricevere o inviare lettere o altri scritti senza che prima siano stati

letti e vistati dall'autorità dirigente" e, se si tratta di imputati,

"l'autorità giudiziaria può disporre che la corrispondenza non abbia

corso senza il suo visto";

che nel giudizio non vi è stata costituzione di parti né è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Considerato che la norma denunziata non è più in vigore in quanto

la materia è ora regolata dall'art. 18 della legge 26 luglio 1975, n.

354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle

misure privative e limitative della libertà), nel nuovo testo

risultante dall'art. 2 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, e dall'art.

36 del relativo regolamento di esecuzione; che, pertanto, si rende

necessario restituire gli atti al giudice a quo perché accerti, alla

stregua della situazione normativa determinatasi in conseguenza

dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, se la questione

sollevata sia tuttora rilevante.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al pretore di Susa.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1978.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere