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Ordinanza 79/1978 ECLI:IT:COST:1978:79 Generato dall'IA

Ordinanza 79/1978 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 79/1978
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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appellare la sentenza del giudice di primo grado che l'abbia prosciolto

Regesto Legislator

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Ordinanza 79/1978 · Corte costituzionale: appellare la sentenza del giudice di primo grado che l'abbia prosciolto

Parole chiave

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esenzione dalla pena abbandono del procedimento disdetta in periodo di prova soppressione di prestazioni d'invalidità revoca dell'opposizione cause di esclusione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 513,

n. 2, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze 17

ottobre 1975, 19 ottobre 1976 e 5 novembre 1976 della Corte di

cassazione, iscritte al n. 226 del registro ordinanze 1976 e ai nn.

324 e 533 del registro ordinanze 1977 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 112 dell'anno 1976, n. 251 dell'anno

1977 e n. 25 dell'anno 1978.

Udito nella camera di consiglio del 28 giugno 1978 il Giudice

relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Ritenuto che le ordinanze in epigrafe citate hanno sollevato, in

riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, Cost.,

questione di legittimità costituzionale dell'articolo 513, n. 2,

c.p.p., nella parte in cui esclude il diritto del solo imputato di

appellare la sentenza del giudice di primo grado che l'abbia prosciolto

per amnistia a seguito del giudizio di comparazione tra circostanze

aggravanti ed attenuanti;

considerato che successivamente alla pronuncia delle ordinanze di

remissione la medesima questione è stata decisa con sentenza di questa

Corte n. 73 del 1978 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità

costituzionale dell'art. 513, n. 2, c.p.p., nella parte impugnata;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 513, n. 2, c.p.p., già dichiarato

costituzionalmente illegittimo, nella parte impugnata, con sentenza n.

73 del 1978.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1978.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere