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Ordinanza 78/1978 ECLI:IT:COST:1978:78 Generato dall'IA

Ordinanza 78/1978 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 78/1978
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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motivi in parte diversi, richiedono, ai fini della decisione di questa

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 78/1978 · Corte costituzionale: motivi in parte diversi, richiedono, ai fini della decisione di questa

Parole chiave

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libertà di culto libertà dell'arte discriminazione religiosa pubblica istigazione a delinquere esibizionismo limiti della libertà d'espressione

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
del codice penale, con riferimento all'art. 3 della Costituzione; e
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 547

e 550 del codice penale, promossi con ordinanze 3 dicembre 1976 del

tribunale di Cremona e 9 giugno 1977 del giudice istruttore del

tribunale di Torino, iscritte ai nn. 140 e 372 del registro ordinanze

1977 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 113 e

279 dell'anno 1977.

Udito nella camera di consiglio del 28 giugno 1978 il Giudice

relatore Oronzo Reale.

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe sono state

sollevate questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 550

del codice penale, con riferimento all'art. 3 della Costituzione; e

dell'art. 547 dello stesso codice, con richiamo agli artt. 3, primo e

secondo comma, e 31, primo comma, della Costituzione; considerato che

le indicate questioni, pur proposte con varia prospettazione e con

motivi in parte diversi, richiedono, ai fini della decisione di questa

Corte, una trattazione unitaria;

che è entrata in vigore la legge 22 maggio 1978, n. 194, recante

"Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione

volontaria della gravidanza" che contiene, all'art. 22, l'espressa

abrogazione delle norme contenute nel titolo X del libro II del codice

penale e regola sulla base di principi innovativi la materia in

questione; che di conseguenza si rende necessario che i giudici a

quibus riesaminino il loro giudizio sulla rilevanza delle proposte

questioni di costituzionalità, tenendo conto della nuova normativa

vigente;

che occorre pertanto disporre la restituzione degli atti.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti ai giudici indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1978.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere