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Ordinanza 77/1978 ECLI:IT:COST:1978:77 Generato dall'IA

Ordinanza 77/1978 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 77/1978
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del

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Ordinanza 77/1978 · Corte costituzionale: 60 del

Parole chiave

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diritti del contribuente contenzioso tributario opposizione al precetto esecutivo garanzie in materia fiscale procedura di rivendicazione nel pignoramento sospensione della riscossione fiscale
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.P.R.

26 ottobre 1972, n. 636, promosso con ordinanza 6 marzo 1976 della

Commissione tributaria di 2 grado di Forlì sul ricorso dell'Ufficio

delle imposte di Forli contro Gardini Armando, iscritta al n. 600 del

registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del

1 marzo 1978.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 28 giugno 1978 il Giudice

relatore Guido Astuti.

Ritenuto che con l'ordinanza di cui in epigrafe è stata sollevata

in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972,

n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario).

Considerato che la stessa questione è già stata decisa e ritenuta

non fondata da questa Corte con sentenza 20 aprile 1977, n. 63, nonché

con ordinanze 6 dicembre 1977, n. 144 e 20 aprile 1978, n. 48; che

nell'ordinanza non sono prospettati profili nuovi, né sono addotti

motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria

giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636,

sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe in riferimento agli artt.

3, 24 e 76 della Costituzione, e già decisa con la sentenza n. 63 del

1977.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1978.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere