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Ordinanza 76/1978 ECLI:IT:COST:1978:76 Generato dall'IA

Ordinanza 76/1978 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 76/1978
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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del pretore di Castelbaronia, sul ricorso di Colamarco Andrea, iscritta

Regesto Legislator

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art. 76 della Costituzione; Ordinanza 76/1978 · Corte costituzionale: del pretore di Castelbaronia, sul ricorso di Colamarco Andrea, iscritta

Parole chiave

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decisione di estensione ampliamento dell'espropriazione ambito d'applicazione ratione personae dei regolamenti prolungamento dell'orario di lavoro ambito d'applicazione territoriale del Trattato protrazione dell'affitto

Disposizioni normative citate

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art. 76 della Costituzione
riferimento all'art. 76 della Costituzione;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico del

d.P.R. 9 maggio 1961, n. 865, promosso con ordinanza 17 novembre 1976

del pretore di Castelbaronia, sul ricorso di Colamarco Andrea, iscritta

al n. 204 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 148 dell'anno 1977.

Udito nella camera di consiglio del 28 giugno 1978 il Giudice

relatore Edoardo Volterra.

Ritenuto che il pretore di Castelbaronia, con l'ordinanza in

epigrafe, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'articolo unico del d.P.R. 9 maggio 1961, n. 865, nella parte in

cui rende efficace erga omnes gli artt. 7 e 11 del contratto

integrativo 30 settembre 1959 della provincia di Avellino, in

riferimento all'art. 76 della Costituzione;

considerato che con numerose pronunzie (e da ultimo con l'ordinanza

n. 254 del 1976) la Corte costituzionale ha ritenuto inammissibili

questioni analoghe a quelle in oggetto, perché esse si sostanziano in

un problema di interpretazione e di compatibilità di clausole

contrattuali o con la Costituzione o con la legge di delegazione

direttamente risolvibili dal giudice a quo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

avvalendosi dei poteri di cui all'art. 26, secondo comma, della

legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara manifestamente inammissibile la

questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del d.P.R.

9 maggio 1961, n. 865, nella parte in cui rende efficace erga omnes gli

artt. 7 e 11 del contratto integrativo 30 settembre 1959 della

provincia di Avellino, promossa, in riferimento all'art. 76 della

Costituzione, dal pretore di Castelbaronia, con ordinanza emessa il 17

settembre 1976.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1978.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere