Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 60/1978 ECLI:IT:COST:1978:60 Generato dall'IA

Ordinanza 60/1978 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 60/1978
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

emessa il 2 dicembre 1976 dal tribunale militare territoriale di Padova

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 97 Cost; Ordinanza 60/1978 · Corte costituzionale: emessa il 2 dicembre 1976 dal tribunale militare territoriale di Padova

Parole chiave

Generato dall'IA
diritto disciplinare militare disobbedienza militare reati contro i doveri di servizio difesa e questioni militari degradazione militare tassa d'esenzione dall'obbligo militare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 97 Cost
che, inoltre quanto all'asserita violazione dell'art. 97 Cost., è
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 260, secondo

comma, del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza

emessa il 2 dicembre 1976 dal tribunale militare territoriale di Padova

nel procedimento penale a carico di Fogliato Ivo, iscritta al n. 49 del

registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 94 del 6 aprile 1977.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1978 il Giudice

relatore Arnaldo Maccarone.

Ritenuto in fatto che con ordinanza 2 dicembre 1976 il tribunale

militare territoriale di Padova ha sollevato, in riferimento agli artt.

3 e 97 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 260,

secondo comma, c.p.m.p. (il quale dispone che i reati, per i quali la

legge stabilisce la pena della reclusione militare non superiore nel

massimo a sei mesi, e quello preveduto dal n. 2 dell'art. 171 sono

puniti a richiesta del comandante del corpo o di altro ente superiore,

da cui dipende il militare colpevole), deducendo che la norma

denunziata, attribuendo al comandante del corpo un potere svincolato da

qualsiasi controllo, potrebbe dar luogo ad ingiustificate disparità di

trattamento tra persone imputate degli stessi reati e pregiudicare il

buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Considerato che questa Corte, ha già dichiarato non fondate le

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 260, secondo comma,

c.p.m.p. sollevate in riferimento agli artt. 2, 3 (ma sotto un profilo

parzialmente diverso da quello prospettato con l'ordinanza in

epigrafe), 24, 28 e 52 Cost. (sentenze nn. 42 del 1975 e 189 del 1976)

ed ha statuito, in reiterate occasioni, con riferimento a fattispecie

analoghe a quella in esame, che la discrezionalità nell'applicazione

della legge, cui fa riferimento l'ordinanza di rimessione, non può dar

luogo a disparità di trattamento apprezzabili sotto il profilo della

violazione del principio di uguaglianza ma, tutt'al più, a mere

disparità di fatto di per sé inidonee a determinare una

incostituzionalità del precetto (sentenze nn. 105 del 1967 e 21 del

1973);

che, inoltre quanto all'asserita violazione dell'art. 97 Cost., è

ormai pacifico che il controllo sulla conformità a tale precetto delle

norme di legge ordinarie è ammissibile solo nei limiti della verifica

della non arbitrarietà della disciplina dettata dal legislatore

ordinario (sentenze nn. 8 del 1967 e 123 del 1968), i quali, nella

specie, non sono stati oltrepassati; che non vengono addotti, dal

giudice a quo, motivi che possano indurre questa Corte a mutare il

proprio orientamento.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 260, secondo comma, del codice penale militare

di pace sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della

Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1978.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere