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Ordinanza 59/1978 ECLI:IT:COST:1978:59 Generato dall'IA

Ordinanza 59/1978 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 59/1978
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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sede, non vengono prospettati profili nuovi né sono addotti motivi che

Regesto Legislator

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art. 264 c.p; Ordinanza 59/1978 · Corte costituzionale: sede, non vengono prospettati profili nuovi né sono addotti motivi che

Parole chiave

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procedura penale militare competenza attribuita inosservanza delle norme sulla competenza uditore in capo difesa e questioni militari difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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art. 264 c.p
legittimità costituzionale dell'art. 264 c.p.m.p.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 264 del

codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 26

febbraio 1976 dal Giudice istruttore del tribunale militare di Padova,

nel procedimento penale a carico di Santamaria Michele ed altri,

iscritta al n. 355 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 del 16 giugno 1976.

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1978 il Giudice

relatore Arnaldo Maccarone.

Ritenuto che con ordinanza 26 febbraio 1976 il giudice istruttore

presso il Tribunale militare territoriale di Padova ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, 25 e 103, ultimo comma, Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 264 c.p.m.p. (così come

sostituito dall'art. 8, legge 23 marzo 1956, n. 167), deducendo ehe la

disposizione denunziata, prevedendo che, in caso di connessione, la

competenza dell'autorità giudiziaria militare sia derogata da quella

dell'autorità giudiziaria ordinaria anche quando militari ed estranei

alle Forze Armate siano imputati di diversi e distinti reati, non

soltanto determinerebbe "un'illegittima disparità di trattamento tra

il caso del procedimento, non connesso ad altri, di competenza

dell'autorità giudiziaria ordinaria... e quello in cui ricorra detta

connessione" e comporterebbe, altresì, l'arbitraria sottrazione dei

reati militari commessi dagli appartenenti alle Forze Armate

all'autorità giudiziaria militare che, nell'ordinamento vigente,

rappresenterebbe il giudice naturalmente preposto alla cognizione di

tali reati; che nessuno si è costituito in giudizio.

Considerato che questione identica a quella sollevata con

l'ordinanza in epigrafe è stata dichiarata non fondata, da questa

Corte, con le sentenze nn. 29 del 1958 e 196 del 1976; che, in questa

sede, non vengono prospettati profili nuovi né sono addotti motivi che

possano indurre la Corte a mutare il proprio orientamento.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9,

secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 264 del codice penale militare di pace,

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 103, ultimo comma, della

Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1978.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere