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Ordinanza 57/1978 ECLI:IT:COST:1978:57 Generato dall'IA

Ordinanza 57/1978 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 57/1978
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 23 gennaio

Regesto Legislator

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art. 140 c.p; Ordinanza 57/1978 · Corte costituzionale: codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 23 gennaio

Parole chiave

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notificazione viziata finzione di notifica postale obblighi di notifica diritto alla corrispondenza notificazione mediante pubblicazione notificazione per mezzo di usciere

Disposizioni normative citate

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art. 140 c.p
legittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 140 del

codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 23 gennaio

1976 dal pretore di Rovereto, nel procedimento civile vertente tra

Festi Angelo e Manarin Giulio, iscritta al n. 195 del registro

ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 105 del 21 aprile 1976.

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1978 il Giudice

relatore Arnaldo Maccarone.

Ritenuto che con ordinanza 23 gennaio 1976 il pretore di Rovereto

ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c. (per il quale, in caso

di irreperibilità o di rifiuto di ricevere la copia, la notificazione

deve considerarsi perfezionata con il compimento delle formalita

indicate in detto articolo e, in particolare, con la spedizione

all'interessato della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario

gli da notizia degli estremi dell'atto a lui indirizzato), assumendo

che la norma denunziata darebbe luogo ad una irragionevole disparità

di trattamento rispetto alle notificazioni a mezzo posta per le quali

si richiede, ai fini della perfezione della notifica, la prova della

ricezione della raccomandata; che nessuno si è costituito in giudizio;

considerato che la questione sollevata con l'ordinanza in epigrafe è

identica a quella dichiarata non fondata, da questa Corte, con la

sentenza n. 213 del 1975; che, in questa sede, non vengono prospettati

profili nuovi né sono addotti motivi che possano indurre la Corte a

mutare la propria giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 140 del codice di procedura civile sollevata,

in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1978.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere