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Ordinanza 56/1978 ECLI:IT:COST:1978:56 Generato dall'IA

Ordinanza 56/1978 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 56/1978
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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precedenti"), deducendo che le norme denunziate imporrebbero l'adozione

Regesto Legislator

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art. 111 Cost, art. 111 della Costituzione; Ordinanza 56/1978 · Corte costituzionale: precedenti"), deducendo che le norme denunziate imporrebbero l'adozione

Parole chiave

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criminalità persistente misura di sicurezza penale carcerazione cautelativa pena privativa della libertà pericolo di reiterazione controllo periodico della detenzione

Disposizioni normative citate

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art. 111 Cost
riferimento all'art. 111 Cost.
art. 111 della Costituzione
riferimento all'art. 111 della Costituzione, con l'ordinanza in
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 102 e 109

del codice penale promosso con ordinanza emessa il 23 aprile 1976 dal

Giudice di sorveglianza del tribunale di Firenze, nel procedimento

penale a carico di Furnari Giovanni, iscritta al n. 467 del registro

ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 239 dell'8 settembre 1976.

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1978 il Giudice

relatore Arnaldo Maccarone;

ritenuto che con ordinanza 23 aprile 1976 il giudice di

sorveglianza presso il tribunale di Firenze ha sollevato, in

riferimento all'art. 111 Cost. (secondo cui tutti i provvedimenti

giurisdizionali debbono essere motivati), questione di legittimità

costituzionale degli artt. 102 e 109 cod. pen. (i quali, nel loro

combinato disposto, stabiliscono che è dichiarato delinquente

abituale, in ogni tempo, e anche dopo l'esecuzione della pena "chi,

dopo essere stato condannato alla reclusione in misura superiore

complessivamente a cinque anni per tre delitti non colposi, della

stessa indole, commessi entro dieci anni, e non contestualmente,

riporta un'altra condanna per un delitto, non colposo della stessa

indole e commesso entro dieci anni successivi all'ultimo dei delitti

precedenti"), deducendo che le norme denunziate imporrebbero l'adozione

di provvedimenti fondati su una motivazione contraddittoria e

certamente non rispondente al principio, sancito nella norma

costituzionale sopra ricordata, il cui rispetto richiederebbe che siano

esposte in modo coerente, logico e articolato le ragioni del decidere;

che nessuno si è costituito in giudizio.

Considerato che la questione sollevata con l'ordinanza in epigrafe

è identica a quella dichiarata non fondata, da questa Corte, con la

sentenza n. 143 del 1976;

che, in questa sede, non vengono prospettati profili nuovi, né

sono addotti motivi che possano indurre la Corte a mutare la propria

giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 102 e 109 del codice penale sollevata, in

riferimento all'art. 111 della Costituzione, con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1978.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere