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Ordinanza 53/1978 ECLI:IT:COST:1978:53 Generato dall'IA

Ordinanza 53/1978 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 53/1978
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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giugno 1976 dal tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di

Regesto Legislator

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art. 24 Cost, art. 24 della Costituzione; Ordinanza 53/1978 · Corte costituzionale: giugno 1976 dal tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di

Parole chiave

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assunzione di prove a titolo cautelare preparazione della difesa diritti della difesa difesa d'ufficio interrogatorio formale di testimoni difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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art. 24 Cost
sollevato, in riferimento all'art. 24 Cost., questione di legittimità
art. 24 della Costituzione
penale, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione, con
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 415, comma

secondo, in relazione agli artt. 93, secondo cpv., e 468, primo cpv.,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 1

giugno 1976 dal tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di

Gargiuolo Margherita, iscritta al n. 650 del registro ordinanze 1976 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 340 del 22

dicembre 1976.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1978 il Giudice

relatore Arnaldo Maccarone.

Ritenuto che con ordinanza 1 giugno 1976 il tribunale di Milano ha

sollevato, in riferimento all'art. 24 Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 415, secondo comma, c.p.p. (per il quale nei

procedimenti davanti al pretore le parti private possono, anche se non

hanno proposto la lista prescritta dal primo comma dello stesso

articolo, presentare i loro testimoni direttamente all'udienza fissata

per il dibattimento, salva al pretore la facoltà di ammetterli o di

escluderli), assumendo che la norma denunziata lederebbe il diritto di

difesa dell'imputato che non ha "la possibilità tecnica di ottenere un

termine per preparare le sue difese in relazione alle nuove fonti di

prova";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Considerato che la questione sollevata con l'ordinanza in epigrafe

è identica a quella dichiarata non fondata, da questa Corte, con la

sentenza n. 28 del 18 gennaio 1977; che - in questa sede - non vengono

prospettati profili nuovi né sono addotti motivi che possano indurre

la Corte a mutare la propria giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 415, secondo comma, del codice di procedura

penale, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1978.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere