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Ordinanza 52/1978 ECLI:IT:COST:1978:52 Generato dall'IA

Ordinanza 52/1978 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 52/1978
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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l'8 giugno 1976 dal pretore di Empoli, nel procedimento penale a carico

Regesto Legislator

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Ordinanza 52/1978 · Corte costituzionale: l'8 giugno 1976 dal pretore di Empoli, nel procedimento penale a carico

Parole chiave

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impedimento processuale diritti della difesa permesso di promuovere un procedimento penale facoltà di astenersi dal testimoniare pene condizionali difesa obbligatoria
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 510, comma

primo, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

l'8 giugno 1976 dal pretore di Empoli, nel procedimento penale a carico

di Vassallo Giuseppe, iscritta al n. 611 del registro ordinanze 1976 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 300 del 10

novembre 1976;

udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1978 il Giudice

relatore Arnaldo Maccarone.

Ritenuto che con ordinanza 8 giugno 1976 il pretore di Empoli ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 510, comma primo, c.p.p. (il

quale dispone che se l'opponente a decreto penale di condanna non si

presenta all'udienza, senza giustificare un legittimo impedimento, il

pretore pronunzia sentenza con la quale ordina l'esecuzione del decreto

di condanna), deducendo che la norma denunziata, non prevedendo la

possibilità di procedere in contumacia, darebbe luogo ad una

irrazionale disparità di trattamento, in ordine all'esercizio del

diritto di difesa tra il procedimento per decreto e il processo

ordinario;

che nessuno si è costituito in giudizio.

Considerato che la questione sollevata con l'ordinanza in epigrafe

è in tutto analoga a quella dichiarata non fondata da questa Corte con

la sentenza n. 46 del 1957 e che, pertanto, possono ad essa totalmente

estendersi gli argomenti e le conclusioni enunciati in quest'ultima

decisione e ribaditi nella successiva sentenza n. 170 del 1963;

che, in questa sede, non vengono enunciati motivi che possano

indurre la Corte a mutare il proprio orientamento.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 510, primo comma, del codice di procedura

penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 241 Cost., con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1978.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere