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Ordinanza 49/1978 ECLI:IT:COST:1978:49 Generato dall'IA

Ordinanza 49/1978 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 49/1978
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Regesto Legislator

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art. 24 della Costituzione; Ordinanza 49/1978 · Corte costituzionale: del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Parole chiave

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divieto di pagamento anticipo delle spese diritto a un difensore spese di difesa prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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art. 24 della Costituzione
soccombenza, con riferimento all'art. 24 della Costituzione.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 651 e 668,

terzo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza

emessa il 22 maggio 1976 dal Pretore di Palermo, nel procedimento

civile vertente tra Baio Umberto e Caruso Giovanni, iscritta al n. 612

del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 307 del 17 novembre 1976.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1978 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che, con ordinanza 22 maggio 1976, il Pretore di Palermo

ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 651 e

668 terzo comma del codice di procedura civile, nella parte in cui

subordinano l'opposizione tardiva al preventivo deposito per il caso di

soccombenza, con riferimento all'art. 24 della Costituzione.

Considerato che questa Corte ha già deciso la stessa questione,

ritenendola non fondata con le sentenze 27 aprile 1963, n. 56, e 25

maggio 1963, n. 83, e manifestamente infondata con l'ordinanza 9 giugno

1964, n. 63; che nel corso dell'attuale giudizio l'art. 651 del codice

di procedura civile è stato abrogato e l'art. 668 terzo comma del

codice stesso è stato sostituito dalla legge 18 ottobre 1977, n. 793;

e che, di conseguenza, si rende necessaria la restituzione degli atti

al giudice a quo, affinché questi riesamini la rilevanza della

proposta questione di legittimità costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Palermo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 aprile 1978.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere