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Ordinanza 47/1978 ECLI:IT:COST:1978:47 Generato dall'IA

Ordinanza 47/1978 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 47/1978
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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vertente tra la Società Ariete e l'Amministrazione delle Finanze dello

Regesto Legislator

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art. 11 della Costituzione; Ordinanza 47/1978 · Corte costituzionale: vertente tra la Società Ariete e l'Amministrazione delle Finanze dello

Parole chiave

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etichettatura e immissione sul mercato importazione e immissione sul mercato reati contro la salute pubblica norme di commercializzazione inosservanza delle prescrizioni di controllo indicazioni nutrizionali

Disposizioni normative citate

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art. 11 della Costituzione
in riferimento all'art. 11 della Costituzione, la questione di
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico

della legge 30 dicembre 1970, n. 1239 promosso con ordinanza emessa il

25 giugno 1977 dal tribunale di Trento, nel procedimento civile

vertente tra la Società Ariete e l'Amministrazione delle Finanze dello

Stato, iscritta al n. 376 del registro ordinanze 1977 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 272 del 5 ottobre 1977.

Visto l'atto di costituzione della Società Ariete; udito nella

camera di consiglio dell'8 marzo 1978 il Giudice relatore Guido Astuti.

Ritenuto che con l'ordinanza di cui in epigrafe è stata sollevata,

in riferimento all'art. 11 della Costituzione, la questione di

legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 30 dicembre

1970, n. 1239, per la parte concernente i prodotti di cui alle lett. f)

e g) dell'allegata tabella.

Considerato che la stessa questione è già stata decisa con

sentenza 29 dicembre 1977, n. 163, che ha dichiarato la illegittimità

costituzionale dell'articolo unico della legge 30 dicembre 1970, n.

1239, e della annessa tabella dei diritti per la visita sanitaria ai

confini dello Stato del bestiame, delle carni, dei prodotti ed avanzi

animali:

a) nella parte in cui prevede l'applicazione dei diritti di visita

per i prodotti ai quali si riferisce il regolamento 27 giugno 1968, n.

804 del Consiglio della Comunità economica europea;

b) nella parte in cui prevede l'applicazione dei diritti di visita

per i prodotti ai quali si riferisce il regolamento 27 giugno 1968, n.

805.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'articolo unico della legge 30 dicembre 1970, n.

1239 e della annessa tabella dei diritti per la visita sanitaria ai

confini dello Stato del bestiame, delle carni, dei prodotti e avanzi

animali, sollevata con ordinanza di cui in epigrafe in riferimento

all'art. 11 della Costituzione, è già decisa con la sentenza n. 163

del 1977.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 aprile 978.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere