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Ordinanza 40/1978 ECLI:IT:COST:1978:40 Generato dall'IA

Ordinanza 40/1978 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 40/1978
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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agosto 1973, n. 533, promossi con ordinanze 9 dicembre 1974 del pretore

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Ordinanza 40/1978 · Corte costituzionale: agosto 1973, n. 533, promossi con ordinanze 9 dicembre 1974 del pretore

Parole chiave

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rinvio del dibattimento eccezioni processuali tardive rinuncia al dibattimento orale modifica della sentenza udienza dibattimentale declinatoria di competenza
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 414

e 416 del codice di procedura civile, come modificati dalla legge 11

agosto 1973, n. 533, promossi con ordinanze 9 dicembre 1974 del pretore

di Busto Arsizio, 26 novembre 1974 del pretore di Sora, 26 aprile 1975

del pretore di Oppido Mamertina, 12 ottobre 1974 del pretore di Lecce,

iscritte ai nn. 57, 128 e 241 del registro ordinanze 1975 e al n. 84

del registro ordinanze 1976, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 77, 159, 195 dell'anno 1975 e n. 72 dell'anno 1976.

Visto l'atto di costituzione della società Intercontinentale,

nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1978 il Giudice

relatore Oronzo Reale.

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe è stata sollevata

questione di legittimità costituzionale degli artt. 414 e 416, commi

secondo e terzo, del codice di procedura civile, nel testo modificato

dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, con riferimento agli artt. 3 e 24

della Costituzione.

Ritenuto che i giudizi possono essere riuniti, data l'identità

delle questioni che ne formano oggetto.

Considerato che le stesse questioni sono state ritenute non fondate

da questa Corte con la sentenza n. 13 del 1977, nei sensi di cui alla

motivazione, e che non vengono prospettati, in questa sede, profili

nuovi, né sono addotti motivi che possano indurre la Corte a

modificare la propria giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 414 e 416, commi secondo e terzo, del codice

di procedura civile, sollevata con le ordinanze di cui in epigrafe, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1978.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere