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Ordinanza 29/1978 ECLI:IT:COST:1978:29 Generato dall'IA

Ordinanza 29/1978 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 29/1978
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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agosto 1974, n. 355 (benefici combattentistici), promosso con ordinanza

Regesto Legislator

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Ordinanza 29/1978 · Corte costituzionale: agosto 1974, n. 355 (benefici combattentistici), promosso con ordinanza

Parole chiave

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licenziamento del pubblico dipendente impieghi nella pubblica amministrazione cessazione delle prestazioni funzionario pubblico soppressione dell'aiuto sociale divieto di esercizio della professione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo e

terzo comma, del d.1. 8 luglio 1974, n. 261, convertito in legge 14

agosto 1974, n. 355 (benefici combattentistici), promosso con ordinanza

emessa il 21 maggio 1975 dal TAR per il Lazio sul ricorso di Carraro

Moda Antonio contro la Presidenza del Consiglio dei ministri ed altri,

iscritta al n. 202 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 28 aprile 1976.

Visto l'atto di costituzione di Carraro Moda, nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1978 il Giudice

relatore Luigi Oggioni.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe è stata sollevata, in

relazione agli artt. 4 e 13 Cost., questione di legittimità dell'art.

6, secondo e terzo comma, del d.l. 8 luglio 1974, n. 261, nel testo

introdotto con l'art. 1 della legge di conversione 14 agosto 1974, n.

355, che fa divieto al personale collocato a riposo con i benefici

combattentistici di assumere impieghi o incarichi presso lo Stato e gli

enti pubblici in genere, e conseguentemente dispone la cessazione

obbligatoria degli incarichi stessi comunque già attribuiti.

Considerato che, successivamente alla pronuncia della suindicata

ordinanza di rimessione, la medesima questione, in riferimento agli

stessi parametri, è stata decisa con la sentenza di questa Corte n.

194 del 1976, e dichiarata infondata; che le argomentazioni contenute

nell'ordinanza di rimessione sono già state esaminate nella

motivazione della citata sentenza, e non sono stati prospettati profili

nuovi; che pertanto non sussistono ragioni che inducano a modificare la

precedente decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a

questa Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6, secondo e terzo comma, del d.l. 8 luglio

1974, n. 261, sostituito con l'art. 1 della legge di conversione 14

agosto 1974, n. 355, promossa dal tribunale amministrativo del Lazio

con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 4 e 13 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1978.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere