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Sentenza 26/1978 ECLI:IT:COST:1978:26 Generato dall'IA

Sentenza 26/1978 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 26/1978
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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procedimento penale a carico di Colombari Nino ed altro, iscritta al n.

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Sentenza 26/1978 · Corte costituzionale: procedimento penale a carico di Colombari Nino ed altro, iscritta al n.

Parole chiave

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violazioni della legge sulle armi arma personale esplosivi e articoli pirotecnici perquisizione parità delle armi comunicazione degli elementi a carico

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 36 della legge

18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per

il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), promossi

con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 1 ottobre 1975 dal tribunale di Parma nel

procedimento penale a carico di Colombari Nino ed altro, iscritta al n.

514 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 339 del 24 dicembre 1975;

2) ordinanza emessa il 30 ottobre 1975 dal tribunale di Roma nel

procedimento penale a carico di Marcocci Antonio, iscritta al n. 602

del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 38 dell'11 febbraio 1976;

3) ordinanza emessa il 13 febbraio 1976 dal tribunale di Roma nel

procedimento penale a carico di D'Agabito Bruno, iscritta al n. 266 del

registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 132 del 19 maggio 1976.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 20 dicembre 1977 il Giudice

relatore Leonetto Amadei;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

:

1. - Con verbale del 22 giugno 1975 il Nucleo investigativo dei

carabinieri della Legione di Parma denunciava alla Procura della

Repubblica Colombari Nino e Colombari Andrea per detenzione di tre

pistole ad aria compressa e tre lanciarazzi scoperti nella loro

abitazione a seguito di perquisizione (regolarmente autorizzata)

effettuata il 16 giugno dello stesso anno.

I due Colombari venivano rinviati con rito direttissimo dinanzi al

tribunale di Parma che, accogliendo l'istanza del difensore, rimetteva

la causa alla Corte costituzionale per avere l'art. 36, primo comma,

della legge 18 aprile 1975, n. 110, violato l'art. 3 della

Costituzione. E ciò in quanto, nella norma denunciata (pur essendo

prevista una causa di non punibilità per chi, entro sessanta giorni

dalla data in vigore della legge, avesse provveduto alla denuncia delle

armi comuni da sparo detenute), si assoggetta a pena chi sia trovato a

detenere le dette armi in pendenza del termine sopradetto.

L'ordinanza veniva regolarmente notificata e comunicata.

Dinanzi alla Corte costituzionale si è costituita la sola

Avvocatura dello Stato la quale sostiene la infondatezza della

questione poiché, nella specie, il legislatore avrebbe razionalmente

differenziato la situazione di chi proceda alla "denunzia" entro il

sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge - così

usufruendo della "sanatoria" - e chi, invece, si sia visto accertato il

reato di detenzione di armi non denunziate entro il medesimo termine.

Secondo l'Avvocatura, infatti, la norma avrebbe dato la prevalenza

all'animus poenitenti di chi abbia proceduto alla denuncia su chi abbia

tenuto un comportamento antinomico, rispetto alla volontà di avvalersi

dello ius poenitenti, detenendo le armi senza averle denunciate.

D'altro canto, secondo l'Avvocatura, la norma impugnata

risponderebbe anche al principio della irrinunciabilità della azione

penale; una volta accertato il reato non può che procedersi contro

l'autore del reato medesimo e non già attendere che sia spirato il

termine di sanatoria.

2. - Analoghe questioni sono state sollevate dal tribunale di Roma

con ordinanze emesse: il 30 ottobre 1975 nel procedimento penale a

carico di Marcocci Antonio e il 13 febbraio 1976 nel procedimento

penale a carico di D'Agabito Bruno, se pure: nel giudizio di cui alla

ordinanza del 30 ottobre 1975 il fatto reato è stato commesso prima

della entrata in vigore della legge 18 aprile 1975, n. 110 e la

eccezione di illegittimità costituzionale sia mossa nei confronti del

solo inciso "sempre che la denuncia avvenga prima dell'accertamento del

reato" dell'art. 36 di detta legge; mentre nella seconda ordinanza,

sempre del tribunale di Roma, la questione di illegittimità

costituzionale investe l'intero articolo 36.

:

1. - Poiché la questione di legittimità costituzionale sollevata

dalle tre ordinanze, sia pure con diversa prospettazione dell'art. 36

della legge 18 aprile 1975, n. 110, in relazione all'art. 3 della

Costituzione, è sostanzialmente identica, i giudizi relativi devono

essere riuniti e decisi con unica sentenza.

Si tratta di decidere, in tema di detenzione di armi, se quella

parte del ricordato art. 36 che esclude la sanatoria qualora

"l'accertamento del reato avvenga prima della denuncia delle armi" sia

in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Nel senso cioè della

differenza di trattamento che verrebbe a riscontrarsi fra chi ha potuto

avvalersi dell'intero periodo di tempo concesso dalla legge per la

denuncia delle armi e pertanto non punibile e chi, invece, sia stato

trovato in possesso di armi sia pure nel corso di detto periodo.

2. - La questione non è fondata.

La detenzione di armi è, invero, un reato a carattere permanente

la cui natura non viene modificata dalla esistenza di una norma che

conceda, a determinate condizioni, una sanatoria. Ed infatti si ha la

non punibilità solo se venga ottemperato all'obbligo della denuncia

prima dell'accertamento del reato. In altri termini tale accertamento

fa venir meno la sanatoria e ciò perché scattano, in quel momento, le

conseguenze collegate con la natura permanente del reato stesso.

Il legislatore con la norma di cui all'art. 36, primo comma, legge

18 aprile 1975, n. 110 (vedi come identico precedente legislativo

l'art. 8 della legge 2 ottobre 1967, n. 895) se ha inteso consentire ai

detentori di armi di farne denuncia sia pure tardiva senza incorrere

nelle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti, ha pur voluto con

ciò addivenire ad un controllo quanto più esteso e approfondito

possibile del fenomeno della quantità di armi illegittimamente

detenute. La previsione, pertanto, della non punibilità del commesso

reato, ove la denuncia abbia avuto luogo entro il termine fissato

dall'art. 36, vuol premiare il "ravvedimento attivo" di chi siasi

determinato alla denuncia delle armi possedute. Ma tutto questo non

può sancire la non punibilità di chi sia trovato in possesso di armi

non denunciate anche se il detentore avesse ancora, dinanzi a sé,

margine di tempo per la denunzia.

La concessione di un termine vuol essere di stimolo perché,

nell'ambito di quello, la denunzia delle armi sia fatta all'autorità,

ed in tal caso colui che pur aveva violato la legge va esente da pena,

ma è evidente che l'accertamento del reato di detenzione di armi non

può essere paralizzato fino alla scadenza del termine di cui la legge

fa parola, restando, ove così fosse, preclusa ogni attività della

polizia e della giustizia penale cui è affidato il compito di scoprire

e reprimere la commissione di reati.

Risulterebbe sommamente pregiudizievole per il consorzio civile e

irridente per la giustizia il fatto di chi potesse continuare a

detenere, tranquillamente, se non addirittura spavaldamente, un

arsenale di armi sol perché è in attesa della scadenza del termine

per la sua denuncia, effettuata la quale, è esentato dalla

punibilità.

Struttura e limiti della causa di non punibilità, così come

configurati nell'art. 36 della legge 18 aprile 1975, n. 110, al pari

che nel precedente legislativo menzionato, rispondono dunque ad una

ragionevole funzione di politica criminale, integrando la prospettiva

di possibili adempimenti tardivi entro il quadro generale segnato dalla

persistente illiceità della detenzione di armi non denunciate, con le

conseguenze che ne derivano in punto di scoperta e repressione di

reati.

3. - Secondo le ordinanze, vi sarebbe una lesione del principio

d'uguaglianza nel fatto che la responsabilità penale, in "situazioni

identiche", verrebbe fatta dipendere da un evento ("l'accertamento del

reato") non riferibile ai soggetti interessati, ma del tutto estraneo e

casuale. In realtà, l'elemento "casuale" non può essere identificato

nell'accertamento del reato in quanto tale, ma caso mai nella sua

collocazione temporale: il nesso normale fra accertamento e punizione

del reato, diverrebbe, si dice, illegittimo e discriminatorio per la

pendenza del termine di sanatoria. Ad invalidare una simile

conclusione, sono sufficienti le considerazioni sopra svolte sulla

razionalità della disciplina dettata; e d'altra parte l'incidenza di

"casuali" vicende o successioni temporali è alla base delle stesse

cause estintive del reato o della punibilità di più generale

applicazione (amnistia e prescrizione).

In realtà è la stessa impostazione delle ordinanze di rimessione

che deve essere capovolta. L'accertamento e la punizione del reato

(permanente) di detenzione d'armi non denunciate, in qualsiasi momento

della permanenza del reato, rispondono ai principi primi del sistema

penale, ed in particolare al criterio di "eguale" trattamento di tutti

i trasgressori. La soluzione adottata dal legislatore (nel 1975 come

già nel 1967) sviluppa perciò correttamente, nell'ambito della

discrezionalità legislativa, una prospettiva ben definita di politica

criminale e si sottrae, per quanto sopra chiarito, alle prospettate

censure di legittimità costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 36, primo comma (così come specificato nelle ordinanze di

rimessione), della legge 18 aprile 1975, n. 110, sollevata, in

relazione all'art. 3 della Costituzione, dai tribunali di Parma e Roma,

con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1978.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere