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Sentenza 99/1977 ECLI:IT:COST:1977:99 Generato dall'IA

Sentenza 99/1977 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 99/1977
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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imposta sulle successioni e sulle donazioni) e 2 della legge 19 gennaio

Regesto Legislator

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art. 30 della Costituzione, art. 3 della Costituzione, art. 580 cod. civ; Sentenza 99/1977 · Corte costituzionale: imposta sulle successioni e sulle donazioni) e 2 della legge 19 gennaio

Parole chiave

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art. 30 della Costituzione art. 3 della Costituzione art. 580 cod. civ

Disposizioni normative citate

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art. 30 della Costituzione
Questa Corte ha più volte precisato la portata dell'art. 30, comma
art. 3 della Costituzione
Né le suddette norme violano l'art. 3 della Costituzione.
art. 580 cod. civ
L'art. 580 cod. civ. nel testo dell'art. 188 citata legge n. 51 del

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 della

legge 12 maggio 1949, n. 206 (Modificazioni alle leggi in materia di

imposta sulle successioni e sulle donazioni) e 2 della legge 19 gennaio

1942, n. 23 (Adeguamento dell'imposta successoria alle quote ereditarie

spettanti ai figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili),

promosso con ordinanza emessa il 24 settembre 1974 dal tribunale di

Roma nel procedimento civile vertente tra Agnese Emeriti e

l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 510 del

registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 21 del 22 gennaio 1975.

Visto l'atto di costituzione di Agnese Emeriti;

udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1977 il Giudice

relatore Michele Rossano;

udito l'avv. Ferruccio Carboni Corner, per la Emeriti.

:

Con ricorso 15 gennaio 1974 al tribunale di Roma Agnese Emeriti

esponeva che era nata in S. Maria degli Angeli il 22 ottobre 1924

dall'unione di Anna Schirò e Riccardo Poggi ed era stata denunziata

all'ufficiale di stato civile come figlia di ignoti, ma era stata

allevata a spese della famiglia Schirò anche dopo la morte della

madre, Anna Schirò, avvenuta il 4 marzo 1926; che in data recente,

essendo morta Gilda Schirò, sorella della madre, era stata chiamata

alla successione della stessa, con testamento 11 giugno 1966, per un

cespite determinato; che la filiazione risultava da non equivoca

dichiarazione scritta della madre naturale.

Chiedeva, pertanto, che il tribunale, ai sensi degli artt. 1 e 2

legge 19 gennaio 1942, n. 23 (Adeguamento della imposta successoria

alle quote ereditarie spettanti ai figli naturali non riconosciuti o

non riconoscibili), emettesse decreto di accertamento della filiazione

naturale ai fini del più favorevole trattamento tributario della

successione.

L'Amministrazione delle Finanze dello Stato, con comparsa 17 aprile

1974, chiedeva che il ricorso fosse dichiarato inammissibile o,

comunque, respinto, deducendo che il rapporto di filiazione non

determinava relazione di parentela se non tra figlio e genitore e che

le disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 legge 19 gennaio 1942, n. 23,

si riferivano solamente alla successione del figlio naturale al suo

genitore.

Con ordinanza 24 settembre 1974 il tribunale di Roma riteneva

rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 1 legge 12 maggio 1949, n. 206

(Modificazioni. alle leggi in materia di imposta sulle successioni e

sulle donazioni), e 2 legge 19 gennaio 1942, n. 23 (Adeguamento della

imposta successoria alle quote ereditarie spettanti ai figli naturali

non riconosciuti o non riconoscibili), in riferimento agli artt. 3,

comma primo, e 30, comma terzo, della Costituzione.

L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del

22 gennaio 1975.

Nel giudizio davanti a questa Corte non è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri e non si è costituita la

Amministrazione delle Finanze dello Stato. Si è costituita Agnese

Emeriti con atto depositato il 16 gennaio 1975, chiedendo che venga

dichiarata l'illegittimità delle norme di legge impugnate, in quanto

attuano una discriminazione tra figli legittimi e figli naturali nel

trattamento tributario della loro successione ai parenti dei genitori.

:

Con l'ordinanza 24 settembre 1974 il tribunale di Roma ha ritenuto

non manifestamente infondate, in riferimento agli artt. 3, comma primo,

e 30, comma terzo, della Costituzione, le questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 1 legge 12 maggio 1949, n. 206 (Modificazioni

alle leggi in materia di imposta sulle successioni e sulle donazioni) -

nella parte in cui prevede per la successione del figlio naturale ai

collaterali del proprio genitore un trattamento meno favorevole di

quello previsto per la successione del figlio legittimo agli stessi

collaterali - e dell'art. 2 legge 19 gennaio 1942, n. 23 (Adeguamento

dell'imposta successoria alle quote ereditarie spettanti ai figli

naturali non riconosciuti o non riconoscibili), - nella parte in cui

consente al figlio naturale non riconosciuto o non riconoscibile di

chiedere un decreto del tribunale in ordine alla filiazione solo ai

fini del trattamento tributario della successione al proprio genitore e

non anche ai fini del trattamento tributario della successione ai

collaterali dello stesso genitore.

Secondo il tribunale di Roma dalle norme richiamate risulterebbe

una discriminazione tra figli legittimi e figli naturali, che non

troverebbe giustificazione in esigenze di tutela della famiglia

legittima, né in sostanziale diversità di situazioni, indipendente da

condizioni personali e sociali.

Le questioni non sono fondate.

Questa Corte ha più volte precisato la portata dell'art. 30, comma

terzo, della Costituzione, affermando, proprio in materia di

successione mortis causa dei figli nati fuori dal matrimonio, che la

tutela giuridica e sociale, assicurata dal precetto costituzionale,

riguarda solo i figli naturali riconosciuti o dichiarati (sent. n. 79

del 1969; n. 205 del 1970; n. 50 del 1973). E concerne esclusivamente i

figli naturali riconosciuti o dichiarati anche la sentenza n. 82 del

1974, citata, assieme alla già menzionata sentenza n. 79 del 1969,

nell'ordinanza di rinvio del tribunale di Roma.

Le norme impugnate, quindi, concernendo i figli naturali non

riconosciuti o non riconoscibili, non possono trovarsi in contrasto con

l'art. 30, comma terzo, della Costituzione, come del resto, anche se si

trattasse di figli naturali riconoscibili, la soluzione non sarebbe

diversa in quanto non potrebbe farsi riferimento all'art. 30 della

Costituzione che tutela il rapporto tra genitori e discendenti.

Né le suddette norme violano l'art. 3 della Costituzione.

Invero, il principio di eguaglianza non può considerarsi violato

data la obiettiva diversità di situazione tra il figlio naturale non

riconosciuto o non riconoscibile ed il figlio legittimo, diversità che

fa ritenere non arbitraria la denunciata mancata equiparazione dei

figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili ai figli legittimi

ai fini del trattamento tributario della successione ai parenti

collaterali dei genitori.

Al riguardo va tenuto presente che il legislatore anche nella

riforma del diritto di famiglia, attuata con legge 19 maggio 1975, n.

51 (Riforma del diritto di famiglia), ha distintamente disciplinato i

diritti successori dei figli naturali non riconoscibili con l'art. 188,

che ha sostituito l'art. 580 del codice civile.

L'art. 580 cod. civ. nel testo dell'art. 188 citata legge n. 51 del

1975, attribuisce ai figli naturali non riconoscibili - aventi diritto

al mantenimento, all'istruzione e alla educazione, a norma dell'art.

279 - un assegno vitalizio pari all'ammontare della rendita della quota

di eredità, alla quale avrebbero diritto se la filiazione fosse stata

dichiarata o riconosciuta.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 1 della legge 12 maggio 1949, n. 206 (Modificazioni alle

leggi in materia di imposta sulle successioni e sulle donazioni), e

dell'art. 2 legge 19 gennaio 1942, n. 23 (Adeguamento della imposta

successoria alle quote ereditarie spettanti ai figli naturali non

riconosciuti o non riconoscibili) sollevate dal tribunale di Roma, con

ordinanza 24 settembre 1974, in riferimento agli artt. 3, comma primo,

e 30, comma terzo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere