Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza 9/1977 ECLI:IT:COST:1977:9 Generato dall'IA

Sentenza 9/1977 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 9/1977
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

locali da destinare alla rappresentanza aziendale del detto sindacato a

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza 9/1977 · Corte costituzionale: locali da destinare alla rappresentanza aziendale del detto sindacato a

Parole chiave

Generato dall'IA
sindacato giurisdizionale parzialità del giudice sanzione disciplinare dell'avvocato indipendenza dei giudici disciplina processuale garanzia procedurale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 del regio

decreto legge 31 maggio 1946, n. 511 (Guarentigie della magistratura),

promosso con ordinanza emessa il 26 novembre 1974 dal pretore di

Milano, nel procedimento di lavoro vertente tra il sindacato CISNAL e

la società Alemagna, iscritta al n. 363 del registro ordinanze 1975 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 288 del 29

ottobre 1975.

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1976 il Giudice

relatore Vezio Crisafulli.

:

1. - Nel corso di un procedimento di lavoro tra il sindacato CISNAL

e la Società Alemagna, concernente, tra l'altro, il problema dei

locali da destinare alla rappresentanza aziendale del detto sindacato a

norma della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), il

pretore di Milano, con ordinanza 26 novembre 1974, sollevava questione

di legittimità costituzionale dell'art. 18 del r.d.l. 31 maggio 1946,

n. 511 (Guarentigie della magistratura) che disciplina il comportamento

dei magistrati suscettibile di sanzioni disciplinari, per contrasto con

gli artt. 21 e 101, della Costituzione.

In merito alla rilevanza della questione si sostiene che la norma

impugnata ha costituito il fondamento del procedimento disciplinare cui

lo stesso pretore di Milano è stato sottoposto a seguito del proprio

decreto emesso per la decisione di identica vertenza. In procinto di

decidere la causa attualmente pendente, il giudice a quo considera

menomata la propria indipendenza dall'esistenza dell'art. 18 del r.d.l.

n. 511 del 1946, per il timore di essere nuovamente sottoposto a

procedimento disciplinare.

Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, si

asserisce che la norma darebbe luogo ad un sindacato sull'ideologia del

giudice violandone la libertà di pensiero, nonché l'indipendenza di

giudizio.

2. - Non vi è stata costituzione di parti né ha esplicato

intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

:

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 del r.d.l.

31 maggio 1946, n. 511 (Guarentigie della magistratura), concernente la

responsabilità disciplinare dei magistrati, è stata sollevata nel

corso di un procedimento avente per oggetto la destinazione di locali

aziendali ad una associazione sindacale a norma della legge 20 maggio

1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori).

Risultando evidente l'assoluta estraneità al giudizio a quo della

norma denunciata, la questione va dichiarata manifestamente

irrilevante.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 18 del r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511, sollevata, in

riferimento agli artt. 21 e 101 della Costituzione, con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere