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Ordinanza 82/1977 ECLI:IT:COST:1977:82 Generato dall'IA

Ordinanza 82/1977 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 82/1977
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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passibili di sanzioni amministrative infrazioni che il t.u sulla caccia

Regesto Legislator

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Ordinanza 82/1977 · Corte costituzionale: passibili di sanzioni amministrative infrazioni che il t.u sulla caccia

Parole chiave

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contravvenzioni inosservanza amministrativa di prescrizioni d'ordine sanzione amministrativa tutela amministrativa Stato di diritto costituzionalità delle leggi
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55, primo

comma, della legge 4 luglio 1974, n. 35, della Regione Toscana (difesa

della fauna e regolamentazione dell'attività venatoria), promosso con

ordinanza emessa il 14 novembre 1975 dal pretore di Orbetello nel

procedimento penale a carico di Anelido Minori, iscritta al n. 232 del

registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 125 del 12 maggio 1976.

Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1977 il Giudice relatore

Nicola Reale.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 14 novembre 1975 nel corso di

procedimento penale a carico di Minori Anelido (imputato delle

contravvenzioni previste dagli artt. 12 bis e 36 del t.u. delle leggi

sulla caccia di cui al r.d. 5 giugno 1939 n. 1016, entrambe punite

esclusivamente con la pena dell'ammenda), il pretore di Orbetello ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 della

legge della Regione Toscana 4 luglio 1974, n. 35, avente ad oggetto la

difesa della fauna e la regolamentazione dell'attività venatoria;

che detta legge, dopo aver in molte sue disposizioni dichiarato

passibili di sanzioni amministrative infrazioni che il t.u sulla caccia

prevede quali reati e, in conseguenza, colpisce con sanzioni di

carattere penale, dispone nel suddetto art. 55 che "cessano di avere

applicazione tutte le norme di legge statali ad eccezione di quelle

richiamate dalla presente legge";

che quest'ultima norma, secondo il pretore, sarebbe viziata di

illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 5, 25:

secondo comma, 117 e 118 della Costituzione.

Considerato che, nel corso del presente giudizio, è entrata in

vigore la legge statale 24 dicembre 1975, n. 706 (sistema sanzionatorio

delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda), ai

sensi della quale non costituiscono reato e sono soggette a sanzioni

amministrative pecuniarie tutte le violazioni per le quali è comminata

soltanto la pena dell'ammenda, ivi comprese quelle previste dal t.u.

delle leggi sulla caccia e, tra queste, le violazioni il cui

accertamento è devoluto al giudice a quo;

che, pertanto, è il caso di rimettere gli atti al detto giudice

per una nuova valutazione della rilevanza della questione alla stregua

dello jus superveniens.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al pretore di Orbetello.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere