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Sentenza 77/1977 ECLI:IT:COST:1977:77 Generato dall'IA

Sentenza 77/1977 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 77/1977
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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costituzionale dell'art. 43, comma primo e secondo, codice di procedura

Regesto Legislator

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art. 25 Cost, art. 24 Cost, art. 43 cod. proc. pen, art. 439 cod. proc. pen, art. 25 della Costituzione; Sentenza 77/1977 · Corte costituzionale: costituzionale dell'art. 43, comma primo e secondo, codice di procedura

Parole chiave

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incompetenza territoriale difetto di legittimazione del ministero pubblico competenza concorrente grave deficienza del procedimento all'estero competenza funzionale giurisdizione costituzionale

Disposizioni normative citate

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art. 25 Cost
con l'art. 25 Cost., osservando che, pur dovendosi dare atto
art. 24 Cost
dall'art. 24 Cost. (non però richiamato in dispositivo).
art. 43 cod. proc. pen
l'art. 43 cod. proc. pen.
art. 439 cod. proc. pen
nell'art. 439 cod. proc. pen.
art. 25 della Costituzione
con l'art. 25 Cost., osservando che, pur dovendosi dare atto
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 43, primo e

secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza

emessa il 17 maggio 1974 dalla Corte di cassazione, nel procedimento

penale a carico di Quarta Giuseppe, iscritta al n. 497 del registro

ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 7 dell'8 gennaio 1975.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1977 il Giudice relatore

Luigi Oggioni;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

:

Con ordinanza emessa il 17 marzo 1974 nel procedimento penale a

carico di Quarta Giuseppe, imputato di truffa, il quale, dopo essere

stato condannato dal pretore di Milano in contumacia, aveva dedotto

l'incompetenza territoriale del giudice, sollevando la relativa

eccezione soltanto nel giudizio di appello, davanti al Tribunale, la

Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 43, comma primo e secondo, codice di procedura

penale, nella parte in cui consente l'eccezione di incompetenza per

territorio solo nel giudizio di primo grado, nel quale la stessa

eccezione deve essere proposta non oltre il compimento delle formalità

di apertura del dibattimento.

La Corte di cassazione prospetta il contrasto di tale limitazione

con l'art. 25 Cost., osservando che, pur dovendosi dare atto

dell'innegabile differenza tra le discipline della competenza

territoriale e di quella funzionale, tale distinzione non potrebbe

tuttavia condurre ad una minore inderogabilità costituzionale della

competenza per territorio, la quale presenterebbe, anzi,

caratterizzazioni esterne di ordine pubblico, riflettenti "il diritto

del cittadino di essere giudicato dal giudice del luogo dove egli vive

e soprattutto di essere certo su tale punto".

L'invocato principio costituzionale si sostanzierebbe nell'istituto

processuale della competenza prestabilita per legge e riguarderebbe,

comunque, materia attinente ai poteri del giudice, che deve esaminarla

d'ufficio, senza che sia consentito attribuirne lo spostamento ad un

comportamento omissivo della parte. E ciò tenuto anche conto che il

divieto censurato costituirebbe una grave sanzione nel caso di

contumacia incolpevole, come sarebbe nella fattispecie, per cui si

potrebbe delineare anche una violazione del diritto di difesa garantito

dall'art. 24 Cost. (non però richiamato in dispositivo).

Si è costituito ritualmente in questa sede solo il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale

dello Stato.

L'Avvocatura rileva che, secondo la giurisprudenza della Corte

costituzionale, la garanzia del giudice naturale di cui all'art. 25

Cost. dovrebbe interpretarsi come garanzia della precostituzione del

giudice, a cui si uniformerebbero le norme procedurali concernenti la

determinazione del giudice territorialmente competente a giudicare i

singoli reati perché sarebbero senz'altro idonee a garantire

all'imputato la previa conoscenza e la certezza del giudice che dovrà

pronunziarsi.

La norma impugnata si limiterebbe invero a fissare i tempi e i modi

dell'esercizio da parte dell'imputato del diritto di far rilevare

l'eventuale incompetenza del giudice, e con ciò si resterebbe nei

limiti della legittimità costituzionale essendo noto che la disciplina

dell'esercizio di un diritto è lecita sempreché non sia tale da

rendere impossibile o estremamente difficoltoso tale esercizio.

Neppure la particolare difficoltà che il divieto in esame porrebbe a

carico del contumace incolpevole potrebbe condurre ad un accoglimento

della doglianza, perché, sotto tale profilo, la censura avrebbe ad

oggetto non più la norma impugnata, bensì la disciplina del

procedimento in contumacia, che non risulta impugnata.

:

1. - L'ordinanza di rinvio sottopone a questa Corte la questione se

l'art. 43 cod. proc. pen. nella parte in cui ammette l'eccezione di

incompetenza per territorio nel solo giudizio di primo grado, contrasti

con la garanzia del giudice naturale, precostituito per legge, di cui

all'art. 25, primo comma, della Costituzione.

2. - La questione non è fondata.

Va premesso e rilevato che la competenza territoriale del giudice

penale è disciplinata dalla legge in considerazione del luogo ove è

stato commesso il reato, allo scopo di consentire che ivi si dia luogo

alla migliore concentrazione delle attività del processo.

Questa finalità, attinente prevalentemente alla economia

processuale, comporta minore rigidità della detta disciplina rispetto

a quella stabilita per la competenza funzionale, la quale investe,

invece, l'intrinseca idoneità del giudice alla funzione.

Si spiega, pertanto, il preminente rilievo che assume l'esigenza di

garantire l'utile svolgimento delle attività dibattimentali, esigenza

che si esprime, sia nel combinato disposto degli artt. 42 e 439 primo

cpv., cod. proc. pen., secondo cui, nel procedimento di primo grado, la

incompetenza per territorio deve essere proposta e trattata, a pena di

decadenza, immediatamente dopo che siano state compiute per la prima

volta le formalità di apertura del dibattimento, (a meno che la

possibilità di proporre le relative eccezioni sorga soltanto nel corso

del dibattimento), sia nelle ipotesi regolate dall'art. 43 cod. proc.

pen. impugnato, il quale dispone che l'incompetenza territoriale può

essere riconosciuta dal giudice d'appello solo nel caso in cui la

relativa eccezione risulti già sollevata a norma dell'art. 42. In

particolare poi, anche ai fini della dichiarazione di incompetenza

territoriale nel giudizio di appello e nel giudizio di cassazione, la

contumacia dell'imputato nel giudizio di primo grado non ha rilievo

poiché la situazione del contumace, secondo la giurisprudenza della

Cassazione, va parificata a quella dell'imputato presente, per quanto

riguarda l'esercizio delle facoltà processuali.

Ciò posto, e passando ad esaminare la censura di cui all'ordinanza

di rinvio, deve osservarsi che il giudice a quo lamenta anzitutto

l'illegittimità della limitazione prevista dall'art. 43 cod. proc.

pen. riguardo alla possibilità di far rilevare l'incompetenza per

territorio, affermando che sarebbe in contrasto con la garanzia del

giudice naturale, in quanto farebbe dipendere dal comportamento della

parte l'osservanza dei criteri dettati dalla legge e, quindi,

l'osservanza della garanzia suddetta, che si identificherebbe appunto

nell'istituto processuale della competenza, tanto funzionale che

territoriale.

Ma, al riguardo, deve osservarsi che il principio sancito dall'art.

25 Cost., secondo l'elaborazione compiuta dalla giurisprudenza di

questa Corte, tutela essenzialmente l'esigenza che la competenza degli

organi giudiziari, al fine di una garanzia rigorosa della loro

imparzialità, venga sottratta ad ogni possibilità di arbitrio,

attraverso la precostituzione per legge del giudice in base a criteri

generali fissati in anticipo e non in vista di singole controversie.

La censurata limitazione non contrasta in alcun modo con il

contenuto del precetto costituzionale come sopra precisato, poiché

restano pur sempre chiaramente determinati in anticipo i criteri in

base ai quali la competenza deve essere stabilita in modo da dare

all'interessato la certezza circa il giudice che lo deve giudicare, ed

è previsto il controllo ex officio del giudice al riguardo. Se è

imposta una disciplina particolarmente rigorosa per la proposizione

dell'eccezione di incompetenza territoriale, al fine che le violazioni

dei criteri stessi possano essere rilevate, ciò corrisponde alla già

lumeggiata peculiare natura della competenza in esame, per cui il

legislatore ha ritenuto, nella sua discrezionalità, di limitare la

possibilità di rilevarne i vizi a vantaggio dell'interesse all'ordine

ed alla speditezza del processo, in ciò del resto equiparando la

materia della competenza per territorio alle altre, pure elencate

nell'art. 439 cod. proc. pen. che debbono essere trattate

preliminarmente subito dopo le formalità di apertura del dibattito,

sempre avendo di mira la cennata primaria esigenza processuale. D'altra

parte, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sent. nn. 1 del 1965,

139 del 1971, 174 del 1975) la presenza di contrapposti interessi

processuali giustifica norme che razionalmente consentano lo

spostamento di competenza nei limiti in cui ciò valga a tutelare, come

nella specie, il contemperamento dei detti interessi.

Né, a diversamente ritenere, vale il richiamo, contenuto in

ordinanza, alla sentenza di questa Corte n. 109 del 1963. Il richiamo

non è conferente, riguardando detta sentenza questione diversa sullo

spostamento di competenza territoriale per motivi d'ordine pubblico. La

Corte ne ha riconosciuto la legittimità, in riferimento all'art. 25

Cost., ribadendo, e non già escludendo, la differenza di trattamento

tra competenza territoriale e quella per materia.

3. - Nell'ordinanza si accenna che il sistema della legge darebbe

anche luogo a menomazione del diritto di difesa, garantito dall'art. 24

Cost., per il contumace cosiddetto "incolpevole".

Ma tale argomento si inserisce, come meramente sussidiario, nella

questione sollevata in riferimento all'art. 25 Cost., il solo indicato

in dispositivo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 43, primo e secondo comma, del codice di procedura penale,

sollevata con l'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 25 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere