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Ordinanza 71/1977 ECLI:IT:COST:1977:71 Generato dall'IA

Ordinanza 71/1977 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 71/1977
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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procedimento civile vertente tra Di Todaro Egidio e l'INPS, iscritta al

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 71/1977 · Corte costituzionale: procedimento civile vertente tra Di Todaro Egidio e l'INPS, iscritta al

Parole chiave

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trattamento economico, previdenza sociale finanziamento dell'assicurazione contro la disoccupazione previdenza sociale dei lavoratori disposizioni sulla pensione suddivisione della previdenza professionale mantenimento della previdenza

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
1092, in riferimento all'art. 3 della
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 129, secondo

e terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (approvazione del

testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti

civili e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 12

dicembre 1975 dal giudice del lavoro del tribunale di Taranto, nel

procedimento civile vertente tra Di Todaro Egidio e l'INPS, iscritta al

n. 40 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 72 del 17 marzo 1976.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1977 il Giudice

relatore Edoardo Volterra.

Ritenuto che il giudice del lavoro del tribunale di Taranto con

ordinanza emessa il 12 dicembre 1975, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 129, secondo e terzo comma, del

d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione.

Considerato che analoga questione è stata dichiarata non fondata

con sentenza n. 144 del 1976.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi

la Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 129, secondo e terzo comma, del d.P.R. 29

dicembre 1973, n. 1092, sollevata dal giudice del lavoro del tribunale

di Taranto, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3

della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1 977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere