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Ordinanza 61/1977 ECLI:IT:COST:1977:61 Generato dall'IA

Ordinanza 61/1977 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 61/1977
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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dei centralinisti telefonici ciechi, approvata dall'Assemblea regionale

Regesto Legislator

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art. 51 della Costituzione, art. 81 della Costituzione; Ordinanza 61/1977 · Corte costituzionale: dei centralinisti telefonici ciechi, approvata dall'Assemblea regionale

Parole chiave

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ricorso all'autorità di vigilanza divieto di abbandonare un dato territorio incompetenza territoriale stato richiesto licenza per antenna di telefonia violazione di norme di protezione

Disposizioni normative citate

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art. 51 della Costituzione
dello Statuto siciliano e dell'art. 51 della Costituzione, nonché ha
art. 81 della Costituzione
predetta legge per violazione dell'art. 81 della Costituzione.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 12

della legge regionale siciliana 26 febbraio 1976, recante:

"Collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi",

promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione

siciliana, notificato il 5 marzo 1976, depositato in cancelleria il 13

successivo ed iscritto al n. 12 del registro 1976.

Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;

udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1977 il Giudice

relatore Luigi Oggioni.

Ritenuto che con ricorso 5 marzo 1976 il Commissario dello Stato

presso la Regione siciliana ha sollevato questione di legittimità

dell'art. 1, comma secondo, della legge sul collocamento obbligatorio

dei centralinisti telefonici ciechi, approvata dall'Assemblea regionale

siciliana il 26 febbraio 1976, per violazione dell'art. 17, lettera f),

dello Statuto siciliano e dell'art. 51 della Costituzione, nonché ha

sollevato questione di legittimità nei confronti dell'art. 12 della

predetta legge per violazione dell'art. 81 della Costituzione.

Ritenuto che il Commissario dello Stato presso la Regione siciliana

ha rinunziato al ricorso con atto 13 maggio 1976, depositato in

cancelleria il 5 giugno successivo, e che la rinunzia risulta accettata

con dichiarazione del Presidente della Regione apposta in calce

all'atto stesso.

Considerato che in conseguenza dei regolari atti di rinunzia e di

accettazione suindicati, devesi dichiarare estinto il processo.

Visto l'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi avanti alla

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinunzia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere