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Ordinanza 60/1977 ECLI:IT:COST:1977:60 Generato dall'IA

Ordinanza 60/1977 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 60/1977
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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applicano anche ai figli nati o concepiti prima della entrata in vigore

Regesto Legislator

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Ordinanza 60/1977 · Corte costituzionale: applicano anche ai figli nati o concepiti prima della entrata in vigore

Parole chiave

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ritardo ingiustificato dell'azione penale ricorso costituzionale all'estero costituzionalità delle leggi eccezioni processuali tardive violazione del principio di celerità retroattività della legge
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. l, commi

primo e secondo, della legge 23 novembre 1971, n. 1047 (Proroga dei

termini per la dichiarazione di paternità e modificazione dell'art.

274 del codice civile), promosso con ordinanza emessa il 23 settembre

1974 dal tribunale di Lanciano, nel procedimento civile vertente tra

Tantarelli Franco e Ferrari Mario, iscritta al n. 429 del registro

ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 317 del 4 dicembre 1974.

Visto l'atto di costituzione di Tantarelli Franco, nonché l'atto

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1977 il Giudice relatore

Edoardo Volterra;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 23 settembre 1974 il tribunale

di Lanciano ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, primo e secondo comma, della legge 23 novembre 1971, n.

1047, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, comma secondo, 29 p.p., 30,

commi penultimo ed ultimo, 136, comma primo, della Costituzione,

nonché dell'art. 6 nn. 1 e 2 della Convenzione di salvaguardia dei

diritti dell'uomo, in quanto contrario ai principi di ragionevolezza,

ed in particolare del tempo ragionevole, dell'intangibilità del

giudicato e dell'effettività dell'esercizio del diritto di difesa.

Considerato che successivamente alla pubblicazione dell'ordinanza

in epigrafe e alla costituzione della parte e all'intervento della

Presidenza del Consiglio dei ministri è stata pubblicata la legge 19

maggio 1975, n. 151 (riforma del diritto di famiglia) la quale

sostituisce all'art. 250 del codice civile il proprio art. 102;

all'articolo 270 del codice civile il proprio art. 114, il quale

dispone che l'azione per ottenere la dichiarazione giudiziale di

paternità o di maternità naturale è imprescrittibile, abroga con il

proprio art. 115 gli artt. 271 e 272 del codice civile e all'art. 232

prescrive che le nuove disposizioni relative all'azione per la

dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale si

applicano anche ai figli nati o concepiti prima della entrata in vigore

della legge;

che pertanto si rende necessario restituire gli atti al giudice a

quo perché, in riferimento alla predetta nuova disciplina, valuti la

rilevanza della questione proposta.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere