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Ordinanza 59/1977 ECLI:IT:COST:1977:59 Generato dall'IA

Ordinanza 59/1977 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 59/1977
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 85 del 31 marzo

Regesto Legislator

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Ordinanza 59/1977 · Corte costituzionale: 85 del 31 marzo

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti abuso di sostanze individualizzazione della commisurazione penale tossicodipendenza atto sessuale con un detenuto pena privativa della libertà
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, quarto

comma, della legge 22 ottobre 1954, n. 1041 (Disciplina della

produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti) promosso

con ordinanza emessa il 14 agosto 1975 dal giudice istruttore del

tribunale di Milano, nel procedimento penale a carico di Fraschini

Sergio ed altri, iscritta al n. 141 del registro ordinanze 1976 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 85 del 31 marzo

1976.

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1977 il Giudice

relatore Nicola Reale.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe emessa il 14 agosto dal

giudice istruttore presso il tribunale di Milano, è stata sollevata,

in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 27, comma terzo, Cost.,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma quarto,

legge 22 ottobre 1954, n. 1041 (Disciplina della produzione, del

commercio e dell'impiego degli stupefacenti), nella parte in cui

punisce anche la mera detenzione di modiche quantità di stupefacenti

per uso personale.

Considerato che nel corso del presente giudizio è entrata in

vigore la legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante una nuova disciplina

degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, che ha abrogato la

disposizione denunziata ed il cui art. 80 prevede esplicitamente la non

punibilità della detenzione di modiche quantità di sostanze

stupefacenti per uso personale;

che, pertanto, si rende necessario restituire gli atti al giudice a

quo perché valuti se la questione proposta sia tuttora rilevante.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al giudice istruttore presso il

tribunale di Milano.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere