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Ordinanza 58/1977 ECLI:IT:COST:1977:58 Generato dall'IA

Ordinanza 58/1977 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 58/1977
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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costituzionale degli artt. 423, comma primo, e 449, comma primo, codice

Regesto Legislator

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Ordinanza 58/1977 · Corte costituzionale: costituzionale degli artt. 423, comma primo, e 449, comma primo, codice

Parole chiave

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incendio colposo pericolo per l'incolumità pubblica assicurazione privata contro gli incendi danni da incendio reato di pericolo minaccia non comprovata
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 423, primo

comma, e 449, primo comma, del codice penale, promosso con ordinanza

emessa il 6 marzo 1975 dalla Corte d'appello di Bologna nel

procedimento penale a carico di Magnani Mario ed altro, iscritta al n.

80 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 65 del 10 marzo 1976.

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1977 il Giudice

relatore Nicola Reale.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe è stata sollevata, in

riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, Cost.,

questione di legittimità costituzionale degli artt. 423, comma primo,

e 449, comma primo, codice penale (nella parte in cui non subordinano

la punibilità dell'incendio di cosa altrui all'insorgenza di pericolo

per l'incolumità pubblica).

Considerato che identica questione è stata già decisa e ritenuta

non fondata da questa Corte con la sentenza n. 286 del 1974;

che nell'ordinanza non sono prospettati profili nuovi, né sono

addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria

giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 423, comma primo, e 449, comma primo, codice

penale sollevata, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, comma

secondo, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Bologna con

l'ordinanza in epigrafe e già dichiarata non fondata con la sentenza

n. 286 del 1974.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere