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Ordinanza 57/1977 ECLI:IT:COST:1977:57 Generato dall'IA

Ordinanza 57/1977 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 57/1977
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel procedimento penale a carico di Santanatoglia Primo, iscritta al n.

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 57/1977 · Corte costituzionale: nel procedimento penale a carico di Santanatoglia Primo, iscritta al n.

Parole chiave

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regolamentazione della caccia uguaglianza giuridica costituzionale livello di protezione censure di diritto costituzionale violazione di norme di protezione parità delle armi

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 8 del r.d. 5

giugno 1939, n. 1016 (Testo unico delle norme per la protezione della

selvaggina e l'esercizio della caccia), modificato dall'art. 1 della

legge 2 agosto 1967, n. 799, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 2 maggio 1975 dal pretore di San Daniele del

Friuli, nel procedimento penale a carico di Rossi Aurelio, iscritta al

n. 394 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 288 del 29 ottobre 1975;

2) ordinanza emessa il 13 ottobre 1975 dal tribunale di Macerata,

nel procedimento penale a carico di Santanatoglia Primo, iscritta al n.

594 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 38 dell'11 febbraio 1976.

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1977 il Giudice

relatore Guido Astuti.

Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe è stata

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 8 r.d. 5 giugno 1939, n. 1016,

modificato dall'art. 1 della legge 2 agosto 1967, n. 799 (Testo unico

delle leggi per la protezione della selvaggina e l'esercizio della

caccia).

Considerato che la stessa questione è già stata decisa e ritenuta

non fondata da questa Corte con sentenza n. 272 del 1974;

che nelle ordinanze non sono prospettati profili nuovi, né sono

addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria

giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 8 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, modificato

dall'art. 1 della legge 2 agosto 1967, n. 799, sollevata con le

ordinanze di cui in epigrafe in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, e già decisa con la sentenza n. 272 del 1974.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere