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Ordinanza 56/1977 ECLI:IT:COST:1977:56 Generato dall'IA

Ordinanza 56/1977 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 56/1977
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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marittima), promosso con ordinanza emessa il 16 maggio 1975 dal pretore

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Ordinanza 56/1977 · Corte costituzionale: marittima), promosso con ordinanza emessa il 16 maggio 1975 dal pretore

Parole chiave

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sfruttamento dei mari conservazione delle risorse biologiche del mare sequestro cautelare economia marittima equipaggiamento marittimo sorveglianza marittima
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, lett. c e

d, della legge 14 luglio 1965, n. 963 (Disciplina della pesca

marittima), promosso con ordinanza emessa il 16 maggio 1975 dal pretore

di Ravenna nel procedimento penale a carico di Cazzanti Primo, iscritta

al n. 300 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 235 del 3 settembre 1975.

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1977 il Giudice

relatore Guido Astuti.

Ritenuto che con l'ordinanza di cui in epigrafe è stata sollevata,

in riferimento agli artt. 4, 27 e 35 della Costituzione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 26, lett. c e d, della legge

14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima.

Considerato che la stessa questione è già stata decisa e ritenuta

non fondata da questa Corte con sentenze n. 30 del 1972 e n. 105 del

1974;

che nell'ordinanza non sono prospettati profili nuovi, né sono

addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria

giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 26, lett. c e d, della legge 14 luglio 1965,

n. 963, sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe in riferimento

agli artt. 4, 27 e 35 della Costituzione, e già decisa con le sentenze

n. 30 del 1972 e n. 105 del 1974.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere