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Sentenza 53/1977 ECLI:IT:COST:1977:53 Generato dall'IA

Sentenza 53/1977 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 53/1977
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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pretore di Breno, nel procedimento penale a carico di Martina Marietti,

Regesto Legislator

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Sentenza 53/1977 · Corte costituzionale: pretore di Breno, nel procedimento penale a carico di Martina Marietti,

Parole chiave

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patrocinio gratuito prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria diritto a un difensore professioni giudiziarie assistente tutelare difetto di legittimazione del ministero pubblico
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6, 7, 8 e 9

della legge 7 luglio 1901, n. 283; del r.d.l. 13 agosto 1926, n. 1459,

e della legge 28 giugno 1928, n. 1415 (norme per il patrocinio innanzi

alle preture), promosso con ordinanza emessa il 23 settembre 1975 dal

pretore di Breno, nel procedimento penale a carico di Martina Marietti,

iscritta al n. 570 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 28 gennaio 1976.

Udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio 1977 il Giudice

relatore Nicola Reale.

:

Con raccomandata del 5 agosto 1975, indirizzata alla Cancelleria

della pretura di Breno, la Signora Marietti Martina (nei cui confronti

pendeva presso quella pretura procedimento penale per il reato di cui

all'art. 80 del d.p.r. 15 giugno 1959, n. 393, t.u. delle norme sulla

circolazione stradale) dichiarava di nominare suo difensore di fiducia

il Dr. Ferdinando Guarneri iscritto nell'albo dei patrocinatori legali

della stessa pretura.

Ma il Guarneri con raccomandata del 20 settembre successivo

(pervenuta in cancelleria il 22 di quello stesso mese) comunicava di

non voler accettare l'incarico che assumeva essergli stato conferito a

sua insaputa. Al dibattimento, celebratosi il 23 settembre 1975, non

compariva né il Guarneri né l'imputata ed il pretore, dichiarata la

contumacia di quest'ultima, previa nomina di un difensore d'ufficio

nella persona dell'Avv. F. Nobili di Breno, sollevava, in riferimento

agli articoli 33, comma quinto, e 24, comma secondo, Cost., questione

di legittimità costituzionale degli artt. 6, 7, 8 e 9 della legge 7

luglio 1901, n. 283; del r.d.l. 13 agosto 1926, n. 1459 e della legge

28 giugno 1928, n. 1415, riguardanti le attribuzioni e la figura dei

patrocinatori legali.

Nel giudizio non vi è stata costituzione di parte né intervento

del Presidente del Consiglio dei ministri.

:

1. - La Corte è chiamata a decidere se la disciplina risultante

dagli artt. 6, 7, 8 e 9 della legge 7 luglio 1901, n. 283, nonché dal

r.d.l. 13 agosto 1926, n. 1459 e dalla legge 28 giugno 1928, n. 1415

secondo cui il patrocinio nelle preture dei comuni che non sono sede di

tribunale o capoluogo di provincia può essere assunto, oltre che dagli

avvocati e dai procuratori da coloro che hanno sostenuto gli esami

stabiliti dalle discipline universitarie per lo studio del diritto

civile e penale, del diritto commerciale, della procedura civile e

penale, nonché - entro i limiti numerici fissati con apposito decreto

dal presidente del tribunale per ogni singola pretura e previa

"abilitazione" concessa dal tribunale - dalle persone munite di un

titolo di scuola media superiore, sia in contrasto:

a) con l'art. 33, comma quinto, Cost., in quanto non è prescritto

alcun esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dei

patrocinatori legali;

b) con l'art.24, comma secondo, Cost., sotto il profilo che

l'attribuzione del patrocinio a persone di cui non sia accertata la

idoneità ad esercitarlo può compromettere quella valida ed efficace

assistenza difensiva che la Costituzione vuole assicurata in ogni stato

e grado del giudizio.

2. - La questione così sollevata è priva di rilevanza. Come si

è già accennato in narrativa, il patrocinatore legale nominato

dall'imputata suo difensore di fiducia, e in relazione alla cui figura

professionale e alle cui attribuzioni è stata sollevata la questione

di legittimità costituzionale oggetto del presente giudizio, rifiutò

tempestivamente di accettare la nomina tanto che nel dibattimento il

giudice, senza adottare o riservarsi altro provvedimento, nominò

all'imputata un difensore di ufficio.

Deve ritenersi, pertanto, che il patrocinatore legale non abbia mai

assunto la difesa dell'imputata. A differenza di quanto è stabilito

per i difensori nominati d'ufficio (art. 128, comma secondo, c.p.p.)

quelli di fiducia non sono tenuti ad accettare l'incarico ricevuto. Né

varrebbe addurre in contrario l'art. 5 delle d.att. c.p.p., circa

l'obbligo del difensore di fiducia di non abbandonare la difesa fino a

che non venga sostituito, giacché, come risulta dai lavori preparatori

ed è concordemente ritenuto in dottrina e in giurisprudenza, la

disposizione è applicabile al difensore suddetto solo quando abbia

accettato, esplicitamente o implicitamente, l'incarico.

La proposta questione di legittimità costituzionale è quindi

completamente priva del necessario carattere di pregiudizialità

richiesto dall'art. 23, comma. secondo, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e deve, conseguentemente, essere dichiarata inammissibile.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile, per manifesta irrilevanza, la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 6, 7, 8 e 9 della legge 7

luglio 1901, n. 283 (sul patrocinio legale nella pretura); del r.d.l.

13 agosto 1926, n. 1459 (norme riguardanti i patrocinatori legali),

nonché della legge 28 giugno 1928, n. 1415 (norme per il patrocinio

innanzi alle preture), sollevata, in riferimento agli artt. 33, comma

quinto, e 24, comma secondo, Cost., dal pretore di Breno con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere