Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 25/1977 ECLI:IT:COST:1977:25 Generato dall'IA

Ordinanza 25/1977 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 25/1977
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

1974, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 25/1977 · Corte costituzionale: 1974, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale

Parole chiave

Generato dall'IA
impedimento processuale censure procedurali tutela del processo decisionale rispetto del procedimento precontenzioso accesso alla professione procedimenti e rimedi accessori
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale promosso con ordinanza

emessa il 21 maggio 1974 dal pretore di Portomaggiore nella causa di

lavoro vertente tra Voltolini Guido e la società Alimentari Colombani

Pomposa, iscritta al n. 369 del registro ordinanze 1974 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 289 del 6 novembre 1974.

Visto l'atto di costituzione di Voltolini, nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1976 il Giudice relatore

Giulio Gionfrida;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il pretore di Portomaggiore, con ordinanza 21 maggio

1974, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale

degli artt. 416, terzo comma, 423, commi secondo e terzo, 429, commi

primo, secondo e terzo, del codice di procedura civile, come modificati

dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533, sul nuovo rito del

lavoro, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Considerato che delle dette questioni non è in alcun modo

motivata, nell'ordinanza di rimessione, la concreta rilevanza, sicché

appare opportuno rimettere gli atti al giudice a quo, per esame del

profilo, appunto, di valutazione omesso.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al pretore di Portomaggiore.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere