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Ordinanza 23/1977 ECLI:IT:COST:1977:23 Generato dall'IA

Ordinanza 23/1977 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 23/1977
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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emessa il 2 marzo 1974 dal giudice del lavoro del tribunale di Chiavari

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 23/1977 · Corte costituzionale: emessa il 2 marzo 1974 dal giudice del lavoro del tribunale di Chiavari

Parole chiave

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limiti procedurali censure procedurali divieto della reformatio in peius principio del rigore formale tutela del processo decisionale uguaglianza nell'illegalità

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
legittimità - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - degli
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale promosso con ordinanza

emessa il 2 marzo 1974 dal giudice del lavoro del tribunale di Chiavari

nella causa di lavoro vertente tra Casaretto Silvia e Luongo Enzo,

iscritta al n. 191 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 159 del 19 giugno 1974.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1976 il Giudice relatore

Giulio Gionfrida;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con ordinanza 2 marzo 1974, il giudice del lavoro del

tribunale di Chiavari ha sollevato questione incidentale di

legittimità - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - degli

artt. 416, ultimo comma, e 431 del codice di procedura civile, come

modificati dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533.

Considerato che delle dette questioni è del tutto omessa,

nell'ordinanza di rimessione, la motivazione di rilevanza: onde pare

opportuno restituire gli atti al giudice a quo perché provveda

all'accertamento omesso.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina restituirsi gli atti al giudice del lavoro del tribunale di

Chiavari.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere