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Ordinanza 18/1977 ECLI:IT:COST:1977:18 Generato dall'IA

Ordinanza 18/1977 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 18/1977
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Costituzione, gli artt. 416, comma terzo, 421, 423, comma terzo, e 429,

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 18/1977 · Corte costituzionale: Costituzione, gli artt. 416, comma terzo, 421, 423, comma terzo, e 429,

Parole chiave

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parità fra lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile conflitto di competenza lavoristica condizioni di lavoro giuste ed eque osservanza delle norme procedurali uguaglianza nell'illegalità perequazione del rottame

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
Palestrina, sono stati denunziati, in riferimento all'art. 3 della
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale promosso con ordinanza

emessa il 30 gennaio 1974 dal pretore di Palestrina, nella causa di

lavoro vertente tra Ferrazzi Vito e il Comune di S. Vito Romano,

iscritta al n. 89 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 119 dell'8 maggio 1974.

Visto l'atto di costituzione di Ferrazzi Vito, nonché l'atto

d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1976 il Giudice relatore

Giulio Gionfrida;

uditi gli avvocati Virgilio Andrioli e Luciano Ventura, per il

Ferrazzi, e il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio

Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con ordinanza 30 gennaio 1974 del pretore di

Palestrina, sono stati denunziati, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, gli artt. 416, comma terzo, 421, 423, comma terzo, e 429,

comma terzo, del codice di procedura civile, come modificati dall'art.

1 della legge 11 agosto 1973, n. 533 (sul nuovo rito del lavoro);

che, nel giudizio relativo, si è costituito l'attore Ferrazzi ed

è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri: i quali, in

via principale, hanno entrambi concluso per la restituzione degli atti

al giudice a quo.

Considerato che, nell'ordinanza di rimessione, risulta omessa ogni

motivazione in ordine alla concreta rilevanza delle sollevate

questioni; onde appare effettivamente opportuno rimettere gli atti al

giudice a quo perché accerti la sussistenza degli elementi di

rilevanza in relazione alle specifiche domande ed istanze delle parti

ed allo stato del processo in corso.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina restituirsi gli atti al pretore di Palestrina.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere