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Ordinanza 167/1977 ECLI:IT:COST:1977:167 Generato dall'IA

Ordinanza 167/1977 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 167/1977
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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convenzionata), promosso con ordinanza emessa il 23 novembre 1973 dalla

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Ordinanza 167/1977 · Corte costituzionale: convenzionata), promosso con ordinanza emessa il 23 novembre 1973 dalla

Parole chiave

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indennità d'espropriazione occupazione espropriazione temporanea restrizione della proprietà senza risarcimento indennità di nuova sistemazione estensione dell'espropriazione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma

terzo, in relazione all'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865

(Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica, norme

sull'espropriazione per pubblica utilità, modifiche ed integrazioni

alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167 e 29

settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi

straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e

convenzionata), promosso con ordinanza emessa il 23 novembre 1973 dalla

Corte d'appello di Torino, nel procedimento civile vertente tra la soc.

Immobiliare Ligure Piemontese ed il Comune di Torino, iscritta al n.

213 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

n. 159 del 19 giugno 1974.

Visto l'atto di costituzione della soc. Ligure Piemontese, nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 30 novembre 1977 il Giudice

relatore Arnaldo Maccarone;

uditi l'avv. Enrico Allorio, per la soc. Ligure Piemontese, ed il

sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con ordinanza 23 novembre 1973 la Corte d'appello di

Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 42, terzo comma,

Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 20

della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (recante norme sull'edilizia

residenziale pubblica), i quali dettano i criteri per la determinazione

dell'indennità per le espropriazioni e le occupazioni d'urgenza

autorizzate ai sensi della predetta legge n. 865 del 1971;

che la questione è stata sollevata nel corso di un procedimento di

opposizione alla stima dell'indennità effettuata dal competente

Ufficio tecnico erariale;

che nel corso del presente giudizio di legittimità costituzionale

è entrata in vigore la legge 28 gennaio 1977, n. 10 (recante norme per

la edificabilità dei suoli), il cui art. 14 ha sostituito, con un

nuovo testo, quello delle disposizioni denunziate, introducendo nuovi

criteri per la determinazione dell'indennità di esproprio o di

occupazione di urgenza, applicabili ai giudizi in corso ove la misura

dell'indennità non sia stata definitivamente determinata (art. 19);

che la difesa della Soc. S.I.L.P., prendendo atto dell'abrogazione

delle disposizioni denunziate, ha chiesto che la Corte sollevi innanzi

a se medesima questione di legittimità costituzionale delle nuove

norme ovvero ne dichiari l'illegittimità costituzionale ai sensi

dell'art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87.

Considerato che questa Corte può sollevare questione di

legittimità costituzionale, in via incidentale, solo in quanto esse

siano rilevanti (sentenza n. 122 del 1976) e che tale requisito non

ricorre nel caso di specie poiché la decisione circa la legittimità

costituzionale della legge n. 10 del 1977 non assume alcun carattere di

pregiudizialità rispetto alla risoluzione delle questioni prospettate

dal giudice a quo;

che presupposto per l'applicabilità dell'art. 27, legge 11 marzo

1953, n. 87 (il quale prevede l'estensione della dichiarazione di

illegittimità a disposizioni non denunziate) è la declaratoria di

illegittimità delle norme impugnate;

che la sopravvenuta abrogazione degli artt. 16 e 20, legge 22

ottobre 1971, n. 865, denunziati con la ordinanza di rimessione, rende

necessaria la restituzione degli atti al giudice a quo perché rinnovi

l'esame della rilevanza delle questioni prospettate alla stregua della

mutata situazione di diritto.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Corte di appello di Torino.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere