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Ordinanza 166/1977 ECLI:IT:COST:1977:166 Generato dall'IA

Ordinanza 166/1977 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 166/1977
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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pubblica utilità, modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942,

Regesto Legislator

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Ordinanza 166/1977 · Corte costituzionale: pubblica utilità, modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942,

Parole chiave

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indennità d'espropriazione valore venale dell'immobile stima di immobili esteri proprietà pubblica appropriazione indebita di beni demaniali parte comune
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma

terzo, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento

dell'edilizia residenziale pubblica, norme sull'espropriazione per

pubblica utilità, modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942,

n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167 e 29 settembre 1964, n. 847; ed

autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore

dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), promosso con

ordinanza emessa il 4 giugno 1973 dal tribunale di Firenze, nel

procedimento civile vertente tra Fallimento Ballerini Alfonso, Casadei

Rina Rosa e Nucci Nilo, nonché Ballerini Rolando, chiamato in causa,

iscritta al n. 450 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del 20 febbraio 1974.

Visto l'atto di costituzione di Nucci Nilo, nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 30 novembre 1977 il Giudice

relatore Arnaldo Maccarone;

uditi gli avvocati Aldo Sandulli e Pompeo Magno, per Nucci ed il

sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con ordinanza 4 giugno 1973 il tribunale di Firenze ha

sollevato in riferimento agli artt. 3 e 42, terzo comma, Cost.,

questione di legittimità costituzionale dell'art.16, terzo comma,

legge 22 ottobre 1971, n. 865 (recante norme sull'edilizia residenziale

pubblica), il quale fissa i criteri per la determinazione

dell'indennità per le espropriazioni autorizzate ai sensi della

predetta legge n. 865 del 1971;

che la questione è stata sollevata nel corso di un giudizio di

scioglimento di una comunione di proprietà nel quale era sorta la

necessità di accertare il valore del bene oggetto di controversia

secondo i criteri fissati dal citato art. 16;

considerato che nel corso del presente giudizio di legittimità

costituzionale è entrata in vigore la legge 28 gennaio 1977, n. 10

(recante norme per la edificabilità dei suoli), il cui art. 14 ha

sostituito, con un nuovo testo, quello della disposizione denunziata,

introducendo nuovi criteri di determinazione dell'indennità di

espropriazione;

che secondo la difesa di Nucci Nilo questo mutamento della

situazione normativa non inciderebbe sulla rilevanza della questione

poiché nel giudizio a quo il valore del bene controverso dovrebbe

essere accertato con riferimento al 1972 e, cioè, ad una data

anteriore a quella della entrata in vigore della nuova disciplina;

che, peraltro, la verifica dell'esattezza di tale assunto

riguardante l'identificazione della norma applicabile al rapporto

controverso, rientra nell'esclusiva competenza del giudice a quo;

che, pertanto, si rende necessario restituire gli atti al detto

giudice perché rinnovi l'esame della rilevanza della questione

prospettata con l'ordinanza in epigrafe alla stregua della mutata

situazione di diritto determinatasi con l'entrata in vigore della già

citata legge 28 gennaio 1977, n. 10.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al tribunale di Firenze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONO -

LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere