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Ordinanza 165/1977 ECLI:IT:COST:1977:165 Generato dall'IA

Ordinanza 165/1977 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 165/1977
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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pubblica utilità, modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942,

Regesto Legislator

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Ordinanza 165/1977 · Corte costituzionale: pubblica utilità, modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942,

Parole chiave

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indennità d'espropriazione espropriazione formale appropriazione indebita di beni demaniali estensione dell'espropriazione rinuncia all'espropriazione piano d'espropriazione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 16,

17 e 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento

dell'edilizia residenziale pubblica, norme sull'espropriazione per

pubblica utilità, modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942,

n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167 e 29 settembre 1964, n. 847; ed

autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore

dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), promossi con le

ordinanze emesse il 23 e 30 novembre, 14 dicembre 1973 e 3 maggio 1974

dalla Corte d'appello di Torino, 7 giugno 1974 dalla Corte d'appello di

Bologna, 5 luglio, 11 e 25 ottobre 1974 dalla Corte d'appello di

Torino, 29 novembre dalla Corte d'appello di Trieste, 6 dicembre 1974

dalla Corte d'appello di Bologna, 29 novembre e 6 dicembre 1974 dalla

Corte d'appello di Trieste, 21 febbraio 1975 dalla Corte d'appello di

Bologna, 21 marzo 1975 dalla Corte d'appello di Torino, 11 dicembre

1974 dalla Corte d'appello di Bari, 11 e 18 aprile 1975 dalla Corte

d'appello di Bologna, 3 aprile 1975 dalla Corte d'appello di Genova, 6

giugno 1975 dalla Corte d'appello di Bologna, 2 luglio 1975 dalla Corte

d'appello di Bari, 2 maggio 1975 dalla Corte d'appello di Bologna, 27

giugno 1975 dalla Corte d'appello di Trieste, 3, 17 e 31 ottobre 1975

dalla Corte d'appello di Bologna, 20 dicembre 1974 dalla Corte

d'appello di Trieste, 29 dicembre 1975 dal tribunale di Rieti, 12

dicembre 1975 e 23 gennaio 1976 dalla Corte d'appello di Bologna, 16

gennaio 1976 dalla Corte d'appello di Torino, 11 febbraio 1976 dalla

Corte d'appello degli Abruzzi, 23 gennaio 1976 dalla Corte d'appello di

Bologna, 28 maggio 1976 dalla Corte d'appello di Torino, 19 novembre

1976 dalla Corte d'appello di Lecce, 10 novembre 1976 dalla Corte

d'appello de L'Aquila, 28 gennaio 1977 dalla Corte d'appello di Lecce

ed iscritte ai nn. 58, 100, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 276,

381, 524, 545 e 546 dell'anno 1974; nn. 4, 84, 165, 166, 216, 217, 218,

219, 233, 257, 259, 339, 340, 365, 403, 404, 457, 530, 619 dell'anno

1975; nn. 85, 86, 87, 88, 89, 120, 197, 198, 199, 200, 201, 261, 319,

329, 637, 763 dell'anno 1976; nn. 99 e 165 dell'anno 1977 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 82, 119, 139, 146, 231,

289 dell'anno 1974; nn. 28, 48, 55, 88, 166, 188, 195, 202, 249, 268,

281, 293 e 313 dell'anno 1975; nn. 18, 51, 78, 105, 112, 132, 145, 151

e 321 dell'anno 1976; nn. 44, 100 e 134 dell'anno 1977.

Visti gli atti di costituzione dell'Istituto agrario Bonafous,

della società Immobiliare Ligure Piemontese, dell'I.A.C.P. di Torino,

della Gescal, del Comune di Settimo Torinese, di Beccaris Mario ed

altri, di Cumino Giovanni, di Lanza Maria Anna, di Negri Giuseppe e

Battist Maria, di Gola Pietro e Dolza Piera, della Compagnia

Immobiliare Piemontese, del Comune di Torino, della società Cave Reno,

del Comune di Bologna, della società Montedison, di Cometto Giuseppe

Francesco, della società Panfilli Ing. Giorgio Enrico e figlio, della

Coop. Augusto Murri, della società FIORD, di Mancini Renato Lorenzo,

della società Veneta carburanti lubrificanti, di Komjanc Giuseppe ed

altro, degli eredi Loizzi, di Gatulli Franco, della società coop. La

Fornace, di Conti Domenico, del Comune di Genova, di Firpo Giovanni

Battista e Lorenzo, di Ceschina Dante ed altri, del Comune di Canosa,

di Galli Anita e Giuseppe, di Pirazzoli Teresa, di Baldassari Giuseppe,

della società Edil Coop., nonché gli atti di intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 30 novembre 1977 il Giudice

relatore Arnaldo Maccarone;

uditi l'avv. Aldo Sandulli per l'Istituto Bonafous, l'avv. Enrico

Allorio per la Immob. Ligure Piemontese, l'avv. Franco Caruso per

l'I.A.C.P. di Torino, l'avv. Emilio Romagnoli per il Comune di Settimo

Torinese, l'avv. Gian Marco Dallari per la società Cave Reno, per la

società FIORD, per Mancini, per Garulli, per Ceschina, per la società

Edil Coop., l'avv. Giorgio Stella Richter per il Comune di Bologna e

per la Coop. Augusto Murri, l'avv. Carlo Antonio Pedroni per Komjanc e

per la società Veneta carburanti, l'avv. Einrico Romanelli per il

Comune di Genova, l'avv. Giorgio Menghini per Firpo Giovanni ed altri.

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe sono state sollevate, in

riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 16, 17 e 20 della legge 22 ottobre 1971, n.

865 (recante norme sull'edilizia residenziale pubblica), i quali

dettano i criteri e le modalità di determinazione dell'indennità per

le espropriazioni e le occupazioni d'urgenza autorizzate ai sensi della

predetta legge n. 865 del 1971;

che tutte le ordinanze sono state emesse nel corso di giudizi

aventi ad oggetto la determinazione dell'indennità di occupazione o di

esproprio;

considerato che nel corso del presente giudizio di legittimità

costituzionale è entrata in vigore la legge 28 gennaio 1977, n. 10

(recante norme per l'edificabilità dei suoli), il cui art. 14 ha

sostituito, con un nuovo testo, quello delle disposizioni denunciate,

introducendo nuovi criteri per la determinazione dell'indennità di

esproprio o di occupazione, applicabili ai giudizi in corso ove la

misura della indennità non sia stata definitivamente determinata (art.

19); che, pertanto, si rende necessario restituire gli atti ai giudici

a quibus perché accertino, alla stregua della nuova situazione

normativa determinatasi in conseguenza dell'entrata in vigore della

legge 28 gennaio 1977, n. 10, se le questioni sollevate siano tuttora

rilevanti.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Torino,

alla Corte d'appello di Bologna, alla Corte d'appello di Trieste, alla

Corte d'appello di Bari, alla Corte d'appello di Genova, alla Corte

d'appello de L'Aquila, alla Corte d'appello di Lecce e al tribunale di

Rieti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere