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Ordinanza 164/1977 ECLI:IT:COST:1977:164 Generato dall'IA

Ordinanza 164/1977 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 164/1977
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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residenziale pubblica, norme sull'espropriazione per pubblica utilità,

Regesto Legislator

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Ordinanza 164/1977 · Corte costituzionale: residenziale pubblica, norme sull'espropriazione per pubblica utilità,

Parole chiave

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effetto sospensivo della licenza edilizia sospensione dell'esecuzione sospensione delle prestazioni d'invalidità edilizia abitativa agevolata deduzione delle spese di manutenzione di immobili zona comunale residua
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 11, comma

primo, 16, comma terzo e quinto, 13, ultimo comma, della legge 22

ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia

residenziale pubblica, norme sull'espropriazione per pubblica utilità,

modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile

1962, n. 167, e 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa

per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale,

agevolata e convenzionata), promosso con ordinanza emessa il 13 marzo

1974 dal TAR per la Puglia, nel procedimento vertente tra Annicchiarico

Maria ed altra ed il Comune di Grottaglie, iscritta al n. 194 del

registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 159 del 19 giugno 1974.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 30 novembre 1977 il Giudice

relatore Arnaldo Maccarone;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con ordinanza 13 marzo 1974 il Tribunale

amministrativo regionale per la Puglia ha sollevato - in riferimento

agli artt. 24 e 113 Cost. - questione di legittimità costituzionale

dell'art. 13, ultimo comma, legge 22 ottobre 1971, n. 865 (recante

norme sull'edizia residenziale pubblica), il quale prevede che, in

detta materia, l'esecuzione dei provvedimenti di dichiarazione di

pubblica utilità, di occupazione temporanea e di urgenza e di

espropriazione, impugnati innanzi all'organo giurisdizionale

amministrativo, "può essere sospesa nei soli casi di errore grave ed

evidente nella individuazione degli immobili ovvero delle persone dei

proprietari";

che con la stessa ordinanza è stata sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 42, terzo comma, Cost., questione di legittimità

costituzionale della già citata legge n. 865 del 1971, relativamente

all'art. 16, terzo e quinto comma (che fissa i criteri per la

determinazione dell'indennità della espropriazione disposta ai sensi

della legge predetta) e all'art. 11, primo comma, nella parte in cui

richiama i criteri stabiliti dal successivo art. 16, per la

determinazione in via provvisoria da parte del Presidente della Giunta

regionale, dell'indennità da corrispondere all'espropriando;

Considerato che l'art. 13, ultimo comma, della legge 22 ottobre

1971, n. 865, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo da

questa Corte con la sentenza n. 284 del 1974;

che nel corso del presente giudizio è entrata in vigore la legge

28 gennaio 1977, n. 10, recante norme per la edificabilità dei suoli,

il cui art. 14 ha sostituito, con un nuovo testo, quello dell'art. 16

(primi quattro commi) della legge n. 865 del 1971 introducendo nuovi

criteri di determinazione dell'indennità di esproprio;

che il quinto comma dell'art. 16 e l'art. 11 della legge n. 865 del

1971 non sono stati impugnati autonomamente ma in relazione al terzo

comma del predetto art. 16;

che le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti di

espropriazione in corso se l'indennità non è stata ancora

definitivamente accertata (art. 19);

che, pertanto, si rende necessario, in relazione alla questione

avente ad oggetto gli artt. 11, primo comma, e 16, terzo e quinto

comma, della già citata legge 22 ottobre 1971, n. 865, che il giudice

a quo accerti se persista la rilevanza medesima.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 13, ultimo comma, legge 22

ottobre 1971, n. 865, già dichiarato costituzionalmente illegittimo

con la sentenza n. 284 del 27 dicembre 1974;

b) ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale amministrativo

regionale per la Puglia per un nuovo esame della rilevanza della

questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, primo comma,

16, terzo e quinto comma, legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE

- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere