Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 159/1977 ECLI:IT:COST:1977:159 Generato dall'IA

Ordinanza 159/1977 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 159/1977
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

secondo comma, del disegno di legge approvato dall'Assemblea regionale

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 159/1977 · Corte costituzionale: secondo comma, del disegno di legge approvato dall'Assemblea regionale

Parole chiave

Generato dall'IA
politica del turismo sviluppo regionale regime speciale delle agenzie di viaggio stato richiedente impugnazione di decisioni amministrative assegno turistico
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 6,

secondo comma, del disegno di legge approvato dall'Assemblea regionale

siciliana il 28 aprile 1976 recante "Provvedimenti per lo sviluppo del

turismo in Sicilia", promosso con ricorso del Commissario dello Stato

per la Regione siciliana, notificato il 6 maggio 1976, depositato in

cancelleria il 15 successivo ed iscritto al n. 16 del registro ricorsi

1976.

Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;

udito nella camera di consiglio del 10 novembre 1977 il Giudice

relatore Antonino De Stefano.

Ritenuto che, con il ricorso indicato in epigrafe, il Commissario

dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato, ai sensi dell'art.

28 dello Statuto della Regione medesima, gli artt. 1 e 6, secondo

comma, della legge approvata dall'Assemblea regionale il 28 aprile

1976, recante "Provvedimenti per lo sviluppo del turismo in Sicilia",

per contrasto con gli artt. 17 e 36 del citato Statuto;

che, con atto depositato il 13 giugno 1977, il Commissario dello

Stato ricorrente ha rinunciato al ricorso, e tale rinuncia è stata

accettata dal Presidente della Regione siciliana.

Considerato che, ai sensi dell'art. 25 delle Norme integrative per

i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il processo è da

dichiararsi estinto.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere