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Ordinanza 158/1977 ECLI:IT:COST:1977:158 Generato dall'IA

Ordinanza 158/1977 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 158/1977
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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violazioni delle leggi finanziarie), in relazione all'art. 2 del codice

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 158/1977 · Corte costituzionale: 2 del codice

Parole chiave

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uguaglianza nell'illegalità perequazione finanziaria principio della continuità principio dell'imparità sanzioni pecuniarie ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza citata in epigrafe.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 della

legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione delle

violazioni delle leggi finanziarie), in relazione all'art. 2 del codice

penale, promosso con ordinanza emessa il 18 marzo 1977 dal tribunale di

Parma, nel procedimento penale a carico di Tanzi Aurelio ed altri,

iscritta al n. 219 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 169 del 22 giugno 1977.

Udito nella camera di consiglio del 10 novembre 1977 il Giudice

relatore Antonino De Stefano.

Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il tribunale di

Parma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.

20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione

delle violazioni delle leggi finanziarie), in quanto tale norma,

disponendo la ultrattività delle leggi penali finanziarie, in

difformità dal principio generale di cui all'art. 2 del codice penale

- che, fatta eccezione per le leggi eccezionali e per quelle

temporanee, detta una diversa disciplina - comporterebbe una disparità

di trattamento in materia di successione di leggi penali nel tempo,

violando il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della

Costituzione;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte non v'è stata costituzione

di parti, né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che, in riferimento allo stesso precetto

costituzionale, identica questione di legittimità della citata norma

è stata già da questa Corte dichiarata non fondata con sentenza n.

164 del 1974, e manifestamente infondata con ordinanze n. 279 del 1974,

nn. 89, 182 e 245 del 1975, nn. 62 e 231 del 1976 e n. 134 del 1977;

che nell'ordinanza indicata in epigrafe non vengono addotti nuovi

argomenti o prospettati nuovi profili per cui la Corte possa o debba

mutare avviso, con la conseguenza che deve essere dichiarata la

manifesta infondatezza della questione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme

generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie),

in relazione all'art. 2 del codice penale, sollevata, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza citata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere