Ordinanza 158/1977 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAviolazioni delle leggi finanziarie), in relazione all'art. 2 del codice
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 3 della Costituzione; Ordinanza 158/1977 · Corte costituzionale: 2 del codice
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 della
legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione delle
violazioni delle leggi finanziarie), in relazione all'art. 2 del codice
penale, promosso con ordinanza emessa il 18 marzo 1977 dal tribunale di
Parma, nel procedimento penale a carico di Tanzi Aurelio ed altri,
iscritta al n. 219 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 169 del 22 giugno 1977.
Udito nella camera di consiglio del 10 novembre 1977 il Giudice
relatore Antonino De Stefano.
Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il tribunale di
Parma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.
20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione
delle violazioni delle leggi finanziarie), in quanto tale norma,
disponendo la ultrattività delle leggi penali finanziarie, in
difformità dal principio generale di cui all'art. 2 del codice penale
- che, fatta eccezione per le leggi eccezionali e per quelle
temporanee, detta una diversa disciplina - comporterebbe una disparità
di trattamento in materia di successione di leggi penali nel tempo,
violando il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della
Costituzione;
che nel giudizio dinanzi a questa Corte non v'è stata costituzione
di parti, né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che, in riferimento allo stesso precetto
costituzionale, identica questione di legittimità della citata norma
è stata già da questa Corte dichiarata non fondata con sentenza n.
164 del 1974, e manifestamente infondata con ordinanze n. 279 del 1974,
nn. 89, 182 e 245 del 1975, nn. 62 e 231 del 1976 e n. 134 del 1977;
che nell'ordinanza indicata in epigrafe non vengono addotti nuovi
argomenti o prospettati nuovi profili per cui la Corte possa o debba
mutare avviso, con la conseguenza che deve essere dichiarata la
manifesta infondatezza della questione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme
generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie),
in relazione all'art. 2 del codice penale, sollevata, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza citata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -
ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere