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Ordinanza 157/1977 ECLI:IT:COST:1977:157 Generato dall'IA

Ordinanza 157/1977 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 157/1977
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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d'appello di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 157/1977 · Corte costituzionale: d'appello di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale

Parole chiave

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differimento dell'imposizione amnistia fiscale esenzione dal pagamento dei contributi condono fiscale condono dell'imposta elusione fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza citata in
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R.

22 dicembre 1973, n. 834 (Concessione di amnistia in materia di reati

finanziari), promosso con ordinanza emessa il 3 ottobre 1975 dalla

Corte d'appello di Roma, nel procedimento penale a carico di Vecchi

Vittorio, iscritta al n. 529 del registro ordinanze 1975 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 del 21 gennaio 1976.

Udito nella camera di consiglio del 10 novembre 1977 il Giudice

relatore Antonino De Stefano.

Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte

d'appello di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 del d.P.R. 22 dicembre 1973, n. 834, avente ad oggetto

"Concessione di amnistia in materia di reati finanziari", nella parte

in cui implicitamente esclude dall'applicabilità dell'amnistia le

posizioni tributarie afferenti a periodi d'imposta chiusi anteriormente

al 1 gennaio 1974, ma definiti in regimi diversi da quello del condono

tributario previsto dal decreto legge 5 novembre 1973, n. 660,

convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1973, n. 823;

che, ad avviso del giudice a quo, la norma impugnata, escludendo

dal beneficio dell'amnistia i soggetti evasori d'imposta che abbiano

già definito il loro debito, crea una disparità di trattamento tra

situazioni solo apparentemente diverse o dipendenti da elementi non

obiettivi, e si pone quindi in contrasto con l'art. 3 della

Costituzione;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte non v'è stata costituzione

di parti, né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che, in riferimento allo stesso precetto

costituzionale, identica questione di legittimità della citata norma

è stata già da questa Corte dichiarata non fondata con sentenza n. 32

del 1976, e manifestamente infondata con ordinanza n.240 del 1976;

che nell'ordinanza indicata in epigrafe non vengono addotti nuovi

argomenti o prospettati nuovi profili per cui la Corte possa o debba

mutare avviso, con la conseguenza che deve essere dichiarata la

manifesta infondatezza della questione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 22 dicembre 1973, n. 834

(Concessione di amnistia in materia di reati finanziari), sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza citata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

EEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere