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Ordinanza 149/1977 ECLI:IT:COST:1977:149 Generato dall'IA

Ordinanza 149/1977 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 149/1977
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (approvazione del testo unico

Regesto Legislator

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Ordinanza 149/1977 · Corte costituzionale: comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (approvazione del testo unico

Parole chiave

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scuola privata tassa per l'utilizzazione di istituti pubblici scuola materna sussidio per le spese scolastiche indennità scolastica deduzione dei costi di custodia
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 131, secondo

comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (approvazione del testo unico

delle leggi sulle imposte dirette), promosso con ordinanza emessa l'8

aprile 1976 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Tolmezzo sul

ricorso di Pugnetti Eraldo, iscritta al n. 547 del registro ordinanze

1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 246 del

15 settembre 1976.

Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1977 il Giudice

relatore Brunetto Bucciarelli Ducci;

ritenuto che l'ordinanza in epigrafe citata ha sollevato questione

di legittimità costituzionale dell'art. 131, secondo comma, del d.P.R.

29 gennaio 1958, n. 645, in riferimento agli artt. 3, 29, 33 e 53 della

Costituzione;

considerato che successivamente alla pronunzia dell'ordinanza di

rimessione la medesima questione è stata decisa con sentenza di questa

Corte n. 179 del 1976 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità

costituzionale dell'art. 131 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 131, secondo comma, del d.P.R. 29 gennaio

1958, n. 645, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con

sentenza n. 179 del 1976.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO

ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere