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Ordinanza 147/1977 ECLI:IT:COST:1977:147 Generato dall'IA

Ordinanza 147/1977 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 147/1977
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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legge sulle intercettazioni telefoniche) sollevata, in riferimento agli

Regesto Legislator

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art. 226 quinquies cod. proc. pen; Ordinanza 147/1977 · Corte costituzionale: legge sulle intercettazioni telefoniche) sollevata, in riferimento agli

Parole chiave

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confisca di beni bene sequestrato costituto possessorio sottrazione di cose sequestrate sequestro conservativo dissequestro di beni

Disposizioni normative citate

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art. 226 quinquies cod. proc. pen
in relazione all'art. 226 quinquies cod. proc. pen., promosso con
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge

8 aprile 1974, n. 98 (Nuova legge sulle intercettazioni telefoniche),

in relazione all'art. 226 quinquies cod. proc. pen., promosso con

ordinanza emessa il 10 febbraio 1975 dalla Sezione istruttoria della

Corte d'appello di Roma, nel procedimento penale contro Alberti

Gerlando ed altri, iscritta al n. 499 del registro ordinanze 1976 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 246 del 15

settembre 1976.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1977 il Giudice

relatore Brunetto Bucciarelli Ducci;

ritenuto che l'ordinanza in epigrafe citata ha sollevato questione

di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 8 aprile 1974,

n. 98, in relazione all'art. 226 quinquies cod. proc. pen., per

contrasto con gli artt. 3 e 112 della Costituzione;

considerato che la medesima questione è stata dichiarata non

fondata, nei sensi della motivazione, con sentenza n. 120 del 1975, e

manifestamente infondata con ordinanza n. 133 del 1977, in riferimento

agli stessi articoli della Costituzione;

che non vengono addotti argomenti nuovi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 8 della legge 8 aprile 1974, n. 98 (Nuova

legge sulle intercettazioni telefoniche) sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 112 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata,

e già dichiarata non fondata, nei sensi della motivazione, con la

sentenza n. 120 del 1975.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONO -

LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere