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Ordinanza 146/1977 ECLI:IT:COST:1977:146 Generato dall'IA

Ordinanza 146/1977 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 146/1977
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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carico di fanno Michele ed altro, iscritte rispettivamente ai nn. 350 e

Regesto Legislator

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art. 707 c.p; Ordinanza 146/1977 · Corte costituzionale: 350 e

Parole chiave

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diritto di non autoincriminarsi prove acquisite illegalmente comunicazione degli elementi a carico porto abusivo di armi imputazione di furto testimone a carico

Disposizioni normative citate

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art. 707 c.p
questione di legittimità costituzionale dell'art. 707 c.p., con
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 707

del codice penale, promossi con ordinanze emesse il 3 ottobre 1975 dal

tribunale di Milano, nel procedimento penale a carico di Arlunno Mario

e il 15 gennaio 1976 dal pretore di Firenze, nel procedimento penale a

carico di fanno Michele ed altro, iscritte rispettivamente ai nn. 350 e

672 del registro ordinanze 1976 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica nn. 158 e 340 dell'anno 1976.

Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1977 il Giudice

relatore Oronzo Reale.

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe è stata sollevata

questione di legittimità costituzionale dell'art. 707 c.p., con

riferimento: all'art. 3, primo comma, della Costituzione, in quanto

verrebbe praticata disparità di trattamento tra le persone indicate

nella suddetta norma e tutti gli altri cittadini; all'art. 3, primo

comma, in relazione all'art. 24, secondo comma, della Costituzione,

laddove si prevede che l'imputato debba giustificare il possesso degli

arnesi o degli altri oggetti elencati nello stesso art. 707, cosa

questa che priverebbe la persona inquisita della facoltà di non

rispondere, sì da creare disparità di trattamento rispetto alle

persone imputate di tutti gli altri reati; all'art. 27, secondo comma,

della Costituzione, per la parte in cui il dettato della norma di cui

all'art. 707 c.p. comporterebbe, di fatto, una inversione dell'onere

della prova.

Ritenuto che i giudizi possono essere riuniti, data l'identità

delle questioni che ne formano oggetto.

Considerato che le stesse questioni sono state ritenute non fondate

da questa Corte con sentenza n. 236 del 1975 e che non vengono

prospettati, in questa sede, profili nuovi, né sono addotti motivi che

possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 707 del codice penale, sollevata con le

ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27

della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere