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Ordinanza 145/1977 ECLI:IT:COST:1977:145 Generato dall'IA

Ordinanza 145/1977 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 145/1977
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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questa Corte non sono state prospettate nuove argomentazioni o indicati

Regesto Legislator

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Ordinanza 145/1977 · Corte costituzionale: questa Corte non sono state prospettate nuove argomentazioni o indicati

Parole chiave

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divieto di esercizio della professione discriminazione politica posizioni amministrative del funzionario classe di stipendio disposizioni sul trattamento economico uguaglianza di trattamento
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R.

30 giugno 1972, n. 748 (Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle

Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo), ed

allegate tabelle, e dell'art. 16 della legge 18 marzo 1968, n. 249

(Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello

Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle

carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali), nel testo

modificato dall'art. 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, promosso

con ordinanza emessa il 29 ottobre 1975 dal tribunale amministrativo

regionale per la Campania, nel corso del giudizio promosso da

Battaglini Angelino contro il Ministero della pubblica istruzione,

iscritta al n. 412 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 del 7 luglio 1976.

Visti gli atti di costituzione di Battaglini Angelino, del

Ministero della pubblica istruzione, nonché l'atto di intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1977 il Giudice

relatore Guglielmo Roehrssen;

Ritenuto che nel giudizio in epigrafe indicato è stata sollevata

questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 del d.P.R. 30

giugno 1972, n. 748, e allegate tabelle, e 16 della legge 18 marzo

1968, n. 249, nel testo modificato dall'art. 12 della legge 28 ottobre

1970, n. 775, in riferimento agli artt. 3, 36, 76 e 97 della

Costituzione;

Considerato che questa Corte ha già esaminato la detta questione

con la sentenza n. 228 del 1976 e l'ha ritenuta non fondata;

Considerato altresì che nell'ordinanza di rimessione degli atti a

questa Corte non sono state prospettate nuove argomentazioni o indicati

nuovi profili in relazione ai quali la Corte possa mutare orientamento.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative sui giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748

(Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello

Stato, anche ad ordinamento autonomo), ed allegate tabelle, e dell'art.

16 della legge 18 marzo 1968, n. 249 (Delega al Governo per il

riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento

delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni

dei dipendenti statali), nel testo modificato dall'art. 12 della legge

28 ottobre 1970, n. 775, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36, 76

e 97 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per la

Campania con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO

ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere