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Ordinanza 143/1977 ECLI:IT:COST:1977:143 Generato dall'IA

Ordinanza 143/1977 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 143/1977
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.

Regesto Legislator

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Ordinanza 143/1977 · Corte costituzionale: 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.

Parole chiave

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contenzioso tributario diritti del contribuente differimento dell'imposizione impedimento processuale esenzione dal pagamento dei contributi casi di esclusione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44 del

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (revisione della disciplina del

contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa l'8 aprile 1976

dalla Commissione tributaria di 2 grado di Bologna sul ricorso

dell'Ufficio del Registro di Bologna contro Querze' Vittorina in

Molinari, iscritta al n. 16 del registro ordinanze 1977 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51 del 23 febbraio 1977.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1977 il Giudice

relatore Guido Astuti.

Ritenuto che con l'ordinanza di cui in epigrafe è stata sollevata,

in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.

636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario).

Considerato che la Commissione tributaria di 2 grado di Bologna,

con l'ordinanza n. 16/1977, ha sollevato la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. n. 636 del 1972, in riferimento

agli artt. 3 e 24 Cost. (questione già decisa e ritenuta non fondata

da questa Corte con sentenza 20 aprile 1977, n. 63), in un giudizio di

impugnazione di decisione di 1 grado favorevole alla contribuente,

promosso dall'Ufficio tributario, e che pertanto la questione deve in

questo caso essere dichiarata inammissibile per manifesto difetto di

rilevanza, in quanto la disposizione dell'art. 44 che impone l'obbligo

dell'istanza di fissazione di udienza, comminando in difetto

l'estinzione del procedimento, concerne solo i contribuenti e non è

applicabile nei confronti degli Uffici tributari.

Visti gli artt. 24, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile, per manifesta irrilevanza, la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972,

n. 636, sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento

agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere